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[1]I diritti esclusivi di pesca nelle acque del demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale, compresi quelli per l'impianto di tonnare e mugginare, che risalgono a data anteriore all'entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e che non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data della presente legge, s'intendono estinti.

[2]S'intenderanno pure estinti i diritti medesimi, qualora il loro possesso non sia stato gia' riconosciuto a mente degli articoli 3 e 99 del regolamento 13 novembre 1882, n 1090 e dei RR. decreti 15 maggio 1884, n. 2503, e 23 gennaio 1910, n. 75, o quando, entro sei mesi dalla data della presente legge, gli aventi diritto non ne abbiano fatta domanda corredata dai documenti prescritti dall'art. 4 del sopracitato decreto 15 maggio 1884 n. 2503.

[3]Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, la Direzione generale della marina mercantile procedera' alla revisione dei decreti, coi quali gia' venne riconosciuto il possesso di diritto esclusivo di pesca, ed in conformita' ai risultati di tale revisione, sentito il Consiglio di Stato, il riconoscimento sara' revocato o confermato col nuovo decreto, che, nel caso di conferma dovra' determinare l'oggetto specifico di ogni diritto e del suo modo di esercizio, in conformita' ai titoli di acquisto ed al possesso goduto nell'ultimo trentennio. A tale effetto, gli interessati debbono esibire i documenti giustificativi entro il termine di due mesi da che ne abbiano ricevuta richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, la revisione ha parimenti luogo, sulla base dei documenti che avranno potuto comunque essere raccolti dalla competente autorita'. 2 3 6 9 12 14

[4]Contro la pronunzia di revoca e' soltanto ammesso reclamo in sede contenziosa avanti il tribunale superiore delle acque istituito col decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161 e secondo le norme stabilite anche col R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2235.

[5]Le disposizioni circa i diritti esclusivi di pesca nel demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale, non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca posseduti dallo Stato.

[6]Potra' essere concessa l'espropriazione per pubblica utilita' di quei diritti esclusivi di pesca che, a seconda del giudizio del Comitato interministeriale della pesca, non siano esercitati in proporzione delle potenzialita' delle acque sulle quali si estendono, o quando a giudizio del medesimo Comitato l'esercizio di tali diritti sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale.

[7]In caso di espropriazione l'indennita' da corrispondersi all'espropriato dovra' consistere in una somma determinata con decreto del ministro d'agricoltura e proporzionata alle tasse pagate nell'ultimo decennio dall'espropriato sul diritto espropriatogli e per l'esercizio di esso.

[8]Contro la determinazione dell'indennita' fatta col suddetto decreto Ministeriale, e' pure ammesso soltanto reclamo in sede contenziosa avanti il tribunale superiore delle acque secondo i succitati decreti 9 ottobre 1919 e 27 novembre 1919.

Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il Regio D.L. 25 aprile 1922, n. 557, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine stabilito dal 3° comma dell'art. 16 e dal 3° comma dell'art. 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312 per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca contemplati dagli articoli medesimi, scadra' il 31 dicembre 1922".

3

Il Regio D.L. 7 giugno 1923, n. 1450, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini stabiliti dagli art. 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca e dall'art. 42 di detta legge, pel coordinamento in testo unico, delle disposizioni della legge stessa con le altre disposizioni ivi indicate e per l'emanazione dei relativi regolamenti, scadranno il 31 dicembre 1923".

6

Il Regio D.L. 20 marzo 1924, n. 635, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine stabilito dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca, e' prorogato al 31 dicembre 1924".

9

Il Regio D.L. 22 febbraio 1925, n. 388, convertito senza modificazioni dalla L. 21 marzo 1926, n. 597, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine stabilito dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca, e' prorogato al 31 dicembre 1925".

12

Il Regio D.L. 11 febbraio 1926, n. 219, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1926, n. 1262, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine stabilito dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca, e' prorogato al 31 dicembre 1927".

L. 8 luglio 1929, n. 1224

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La L. 8 luglio 1929, n. 1224 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca, stabilito dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, e prorogato col R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1932".

Testo in vigore dal 9 agosto 1929 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 agosto 1929

Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 1928 al 9 agosto 1929.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 8 luglio 1929, n. 1224

    La L. 8 luglio 1929, n. 1224 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca, stabilito dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, e prorogato col R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1932".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art16 · fonte del testo