Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 29 giugno 1924 al 22 dicembre 2008. 144 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: L'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, oltre alle operazioni previste dalle norme vigenti, potra' fare prestiti alle Societa' cooperative di pescatori, lavoratori od ai loro consorzi, le une e gli altri legalmente costituiti:
tolto: a) per la costruzione e l'acquisto di battelli, di navi e di attrezzi da pesca;
tolto: b) per l'impianto e l'esercizio di depositi e di vendite;
tolto: c) per qualsiasi altro impianto concernente l'industria della pesca, della piscicoltura, delle spugne e del corallo.
tolto: Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad iscrivere in bilancio la somma diL. 2,000,000 a titolo di anticipazione all'Istituto nazionale predetto, il quale dovra' destinarla esclusivamente alle operazioni di credito previste nel comma precedente.
tolto: Tale somma dovra' essere rimborsata entro i termini e con i modi che verranno stabiliti con decreto Reale promosso dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art4 · fonte del testo