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[1]I diritti esclusivi di pesca nelle acque del demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale, compresi quelli per l'impianto di tonnare e mugginare, che risalgono a data anteriore all'entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e che non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data della presente legge, s'intendono estinti nei riguardi dei concessionari e passano al patrimonio dello Stato.
[2]S'intenderanno pure estinti i diritti medesimi, qualora il loro possesso non sia stato gia' riconosciuto a mente degli articoli 3 e 99 del regolamento 13 novembre 1882, n 1090 e dei RR. decreti 15 maggio 1884, n. 2503, e 23 gennaio 1910, n. 75, o quando, entro sei mesi dalla data della presente legge, gli aventi diritto non ne abbiano fatta domanda corredata dai documenti prescritti dall'art. 4 del sopracitato decreto 15 maggio 1884 n. 2503.
[3]Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, la Direzione generale della marina mercantile procedera' alla revisione dei decreti, coi quali gia' venne riconosciuto il possesso di diritto esclusivo di pesca, ed in conformita' ai risultati di tale revisione, sentito il Comitato interministeriale della pesca, il riconoscimento sara' revocato o confermato col nuovo decreto, che, nel caso di conferma dovra' determinare l'oggetto specifico di ogni diritto e del suo modo di esercizio, in conformita' ai titoli di acquisto ed al possesso goduto nell'ultimo trentennio. 2
[4]Contro la pronunzia di revoca e' soltanto ammesso reclamo in sede contenziosa avanti il tribunale superiore delle acque istituito col decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161 e secondo le norme stabilite anche col R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2235.
[5]Le disposizioni circa i diritti esclusivi di pesca nel demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale, non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca posseduti dallo Stato.
[6]Potra' essere concessa l'espropriazione per pubblica utilita' di quei diritti esclusivi di pesca che, a seconda del giudizio del Comitato interministeriale della pesca, non siano esercitati in proporzione delle potenzialita' delle acque sulle quali si estendono, o quando a giudizio del medesimo Comitato l'esercizio di tali diritti sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale.
[7]In caso di espropriazione l'indennita' da corrispondersi all'espropriato dovra' consistere in una somma determinata con decreto del ministro d'agricoltura e proporzionata alle tasse pagate nell'ultimo decennio dall'espropriato sul diritto espropriatogli e per l'esercizio di esso.
[8]Contro la determinazione dell'indennita' fatta col suddetto decreto Ministeriale, e' pure ammesso soltanto reclamo in sede contenziosa avanti il tribunale superiore delle acque secondo i succitati decreti 9 ottobre 1919 e 27 novembre 1919.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 25 aprile 1922, n. 557, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine stabilito dal 3° comma dell'art. 16 e dal 3° comma dell'art. 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312 per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca contemplati dagli articoli medesimi, scadra' il 31 dicembre 1922".
Testo in vigore dal 18 maggio 1922 al 1 agosto 1923
