Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 28 novembre 1923 al 22 dicembre 2008. 110 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: La concessione di crediti alle cooperative ed ai consorzi di cui nel presente titolo potra' essere subordinata dall'istituto mutuante, all'assicurazione, da parte dell'Ente mutuatario, presso imprese od Enti legalmente operanti nel Regno, della totalita' o di parte del naviglio, degli attrezzi e delle cose delle singole industrie per le quali il prestito fu emesso, per tutti i rischi cui possono andare soggetti.

tolto: Per la detta assicurazione potranno essere anche costituite, fra gli interessati, associazioni mutue e federazioni provinciali o regionali.

tolto: La costituzione e il funzionamento delle une e delle altre saranno disciplinati secondo le norme, in quanto applicabili, del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, e del relativo regolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art6 · fonte del testo