Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 1928 al 22 dicembre 2008. 429 parole tolte, 20 parole aggiunte in 28 capoversi.

tolto: A favorire l'incremento dell'industria peschereccia, il Ministero dell'agricoltura e' inoltre autorizzato:

tolto: A. - Per la pesca di mare. A promuovere di concerto con i Ministeri competenti la costruzione di porti pescherecci o adattamenti portuali non contemplati nel testo unico delle leggi sulle opere marittime, approvato con R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e opere inerenti a scali di alaggio in coste aperte.

tolto: 2. a promuovere e sussidiare:

tolto: a) l'esercizio dei pescherecci con mezzi meccanici di propulsione e di battelli portapesce se dotati di impianti frigoriferi e cio' in base alla produzione semestrale;

tolto: b) l'istituzione di colonie peschereccie con norme da fissare nel regolamento;

tolto: c) la trasformazione di bacini salsi in peschiere;

tolto: d) la utilizzazione dei seni marini per impianti di molluschicoltura;

tolto: e) impianti di vivai e di battelli vivai, per il commercio e il trasporto del pesce e delle aragoste;

Mostra gli altri 20 capoversi cambiati

tolto: f) impianti ed esercizio di fabbriche di reti e di macchine per reti, di tintorie e di magazzini sociali per imprese peschereccie;

tolto: g) l'armamento di barche coralline e stabilimenti di lavorazione del corallo;

tolto: h) lo sfruttamento razionale di algamenti spugniferi e relativo materiale per la pesca delle spugne;

tolto: i) campagne sia in punti lontani dal litorale, sia nei mari delle colonie, alfine di preparare nuovi campi di pesca.

tolto: B. - Per la pesca d'acqua dolce.

tolto: 3° A promuovere e sussidiare:

tolto: j) la fondazione di stabilimenti consorziali di piscicoltura;

tolto: k) la fondazione di stabilimenti di piscicoltura privati;

tolto: l) la costruzione di bacini di stabulazione e di incubatori;

tolto: m) opere di stagnicoltura in zone paludose;

tolto: n) l'organizzazione razionale della pesca in acque pubbliche per lo sfruttamento intensivo delle medesime;

tolto: 4° A concorrere, in meta' della spesa, per ripopolamenti di acque pubbliche, eseguiti da Societa' o da privati sotto il controllo dell'Ispettorato;

tolto: 5° A sussidiare le Societa' di pesca o di pescatori o Cooperative di pescatori, per l'attivita' diretta all'incremento della pescosita' delle acque pubbliche, nella educazione dei pescatori con pubblicazioni di giornali, conferenze e simili.

tolto: C. - Per la pesca di acqua dolce e di mare.

tolto: Ad organizzare coi ministri competenti e a sussidiare:

tolto: o) la costruzione di appositi vagoni refrigeranti o l'adattamento di quelli esigenti per il trasporto del pesce fresco;

tolto: p) la costruzione o l'adattamento di vagoni speciali per il trasporto del pesce vivo;

tolto: q) impianti di stabilimenti per la conservazione e frigoriferi per il contingentamento del pesce;

tolto: r) l'impianto a bordo dei vapori postali, che fanno il servizio colle nostre isole e colonie, di celle frigorifere per il trasporto del pesce fresco;

tolto: s) tariffa di favore per il trasporto del pesce vivo e fresco, da farsi anche con treni diretti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art3 · fonte del testo