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[1]E' concessa l'esenzione dei dazi doganali per la importazione del pesce comunque conservato (Dazio doganale, n. 423 B), qualora la cattura del pesce medesimo e la sua lavorazione siano fatte da imprese di pesca con capitali, personale e navi di bandiera italiana.
[2]Nel primo quinquennio, dalla promulgazione della presente legge, potra' essere concessa la esenzione del dazio doganale per l'importazione di reti da pesca.
[3]I redditi delle imprese nazionali di pesca, sino al 10 per cento, sono esenti dalle imposte di ricchezza mobile e da ogni altra imposta su i redditi industriali, per 10 anni dalla data della presente legge.
Testo in vigore dal 2 aprile 1921 al 22 dicembre 2008
