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[1]E' concessa l'esenzione dei dazi doganali per la importazione del pesce comunque conservato (Dazio doganale, n. 423 B), qualora la cattura del pesce medesimo e la sua lavorazione siano fatte da imprese di pesca con capitali, personale e navi di bandiera italiana.

[2]Nel primo quinquennio, dalla promulgazione della presente legge, potra' essere concessa la esenzione del dazio doganale per l'importazione di reti da pesca.

[3]I redditi delle imprese nazionali di pesca, sino al 10 per cento, sono esenti dalle imposte di ricchezza mobile e da ogni altra imposta su i redditi industriali, per 10 anni dalla data della presente legge.

Testo in vigore dal 2 aprile 1921 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art2 · fonte del testo