Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 2008. 81 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Chiunque contravviene alle disposizioni concernenti la riserva della pesca a favore dei rivieraschi, emesse dal Commissariato generale per la pesca di concerto col Ministro per le comunicazioni, e' punito con l'ammenda da lire 200 a lire 1000.
tolto: E' punito con la stessa pena chiunque esercita l'industria della piscicoltura agricola nelle zone di risaia senza l'autorizzazione del Prefetto, prescritta dall'art. 2 penultimo comma, del R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 485.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-03-20;364~art2 · fonte del testo