Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 1926 al 27 gennaio 1928. Leggi il testo vigente →
[1]Sono estinti i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali ed in genere in ogni acqua pubblica, che risalgano a data anteriore all'entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e che non sieno stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data della pubblicazione della presente legge.
[2]Sono pure estinti i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali, ed in genere in ogni acqua pubblica, sebbene esercitati, qualora il loro possesso non sia stato gia' riconosciuto a mente dell'articolo 3 del Regio decreto 15 maggio 1884, n. 2503, ovvero, se entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, gli aventi diritto non ne abbiano fatta domanda corredata con i documenti prescritti dall'articolo 4 del sopra citato decreto.
[4]Il riconoscimento puo' essere revocato mediante decreto del ministro di agricoltura, sentito il Consiglio di Stato, e contro tale provvedimento e' ammesso soltanto reclamo in conformita' del disposto dell'articolo 16.
[5]Potra' essere concessa l'espropriazione per pubblica utilita' di quei diritti esclusivi di pesca che, secondo il giudizio dell'Ispettorato di accordo con la Regia prefettura, non siano esercitati in proporzione della potenzialita' delle acque sulle quali si estendono, oppure quando l'esercizio di tali diritti, a giudizio dell'Ispettorato di accordo con la Regia prefettura, sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale.
[6]In caso di espropriazione l'indennita' all'espropriato dovra' consistere in una somma determinata con decreto del ministro di agricoltura e proporzionata alle tasse pagate nell'ultimo decennio dall'espropriato sul diritto espropriatogli e sull'esercizio di esso.
[7]Contro la determinazione dell'indennita' fatta col suddetto decreto Ministeriale e' pure ammesso soltanto reclamo in conformita' del disposto dell'articolo 16.
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 25 aprile 1922, n. 557, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine stabilito dal 3° comma dell'art. 16 e dal 3° comma dell'art. 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312 per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca contemplati dagli articoli medesimi, scadra' il 31 dicembre 1922".
Il Regio D.L. 7 giugno 1923, n. 1450, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini stabiliti dagli art. 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca e dall'art. 42 di detta legge, pel coordinamento in testo unico, delle disposizioni della legge stessa con le altre disposizioni ivi indicate e per l'emanazione dei relativi regolamenti, scadranno il 31 dicembre 1923".
Il Regio D.L. 20 marzo 1924, n. 635, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine stabilito dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca, e' prorogato al 31 dicembre 1924".
Il Regio D.L. 22 febbraio 1925, n. 388, convertito senza modificazioni dalla L. 21 marzo 1926, n. 597, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine stabilito dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca, e' prorogato al 31 dicembre 1925".
Il Regio D.L. 11 febbraio 1926, n. 219, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1926, n. 1262, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine stabilito dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca, e' prorogato al 31 dicembre 1927".
Testo in vigore dal 2 marzo 1926 al 27 gennaio 1928
