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[1]Sono estinti i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali ed in genere in ogni acqua pubblica, che risalgano a data anteriore all'entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e che non sieno stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore ((alla data della presente legge)).

[2]Sono pure estinti i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali, ed in genere in ogni acqua pubblica, sebbene esercitati, qualora il loro possesso non sia stato gia' riconosciuto a mente dell'articolo 3 del Regio decreto 15 maggio 1884, n. 2503, ovvero, se entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, gli aventi diritto non ne abbiano fatta domanda corredata con i documenti prescritti dall'articolo 4 del sopra citato decreto.

[3]((Si considerano in termine le domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca su acque pubbliche iscritte in elenchi approvati e pubblicati entro il periodo decorrente dalla data di emanazione della legge 24 marzo 1921, n. 312, alla data di emanazione del presente decreto, purche' esse siano presentate ai prefetti entro sei mesi da quest'ultima data.

[4]Per la presentazione delle domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca sulle acque che saranno dichiarate pubbliche posteriormente alla emanazione del presente decreto, e' concesso un termine perentorio, a pena di decadenza, di sei mesi dalla data di pubblicazione dei rispettivi elenchi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

[5]Per la revisione dei decreti prefettizi, che potranno essere emanati in dipendenza delle disposizioni contenute nei due precedenti commi, e' abolito il termine stabilito dall'articolo 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, e successive modificazioni)).

[6]Entro un anno dalla data della pubblicazione della presente legge, il ministro di agricoltura provvedera' alla revisione dei decreti con i quali gia' venne riconosciuto il possesso dei diritti esclusivi di pesca. ((A tale effetto, gli interessati debbono esibire i documenti giustificativi entro il termine di due mesi da che ne abbiano ricevuta richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, la revisione ha parimenti luogo, sulla base dei documenti che avranno potuto comunque essere raccolti dalla competente autorita')). 2 3 6 9 12

[7]((Il riconoscimento sara' revocato o confermato, e la estinzione sara' dichiarata, sentito il Consiglio di Stato, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, nel quale, in caso di conferma, dovra' essere determinato l'oggetto specifico di ogni diritto ed il suo modo di esercizio, in conformita' ai titoli di acquisto ed al possesso goduto nell'ultimo trentennio. Contro tale provvedimento e' ammesso soltanto reclamo in conformita' del disposto dell'art. 16)).

[8]Potra' essere concessa l'espropriazione per pubblica utilita' di quei diritti esclusivi di pesca che, secondo il giudizio dell'Ispettorato di accordo con la Regia prefettura, non siano esercitati in proporzione della potenzialita' delle acque sulle quali si estendono, oppure quando l'esercizio di tali diritti, a giudizio dell'Ispettorato di accordo con la Regia prefettura, sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale.

[9]In caso di espropriazione l'indennita' all'espropriato dovra' consistere in una somma determinata con decreto del ministro di agricoltura e proporzionata alle tasse pagate nell'ultimo decennio dall'espropriato sul diritto espropriatogli e sull'esercizio di esso.

[10]Contro la determinazione dell'indennita' fatta col suddetto decreto Ministeriale e' pure ammesso soltanto reclamo in conformita' del disposto dell'articolo 16.

[11]((Le disposizioni circa i diritti esclusivi di pesca sulle acque pubbliche non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca posseduti dallo Stato.

[12]Il termine stabilito dagli articoli 16 e 22, per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca, e' prorogato al 30 giugno 1929)).

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il Regio D.L. 25 aprile 1922, n. 557, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine stabilito dal 3° comma dell'art. 16 e dal 3° comma dell'art. 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312 per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca contemplati dagli articoli medesimi, scadra' il 31 dicembre 1922".

3

Il Regio D.L. 7 giugno 1923, n. 1450, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini stabiliti dagli art. 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca e dall'art. 42 di detta legge, pel coordinamento in testo unico, delle disposizioni della legge stessa con le altre disposizioni ivi indicate e per l'emanazione dei relativi regolamenti, scadranno il 31 dicembre 1923".

6

Il Regio D.L. 20 marzo 1924, n. 635, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine stabilito dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca, e' prorogato al 31 dicembre 1924".

9

Il Regio D.L. 22 febbraio 1925, n. 388, convertito senza modificazioni dalla L. 21 marzo 1926, n. 597, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine stabilito dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca, e' prorogato al 31 dicembre 1925".

12

Il Regio D.L. 11 febbraio 1926, n. 219, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1926, n. 1262, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine stabilito dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca, e' prorogato al 31 dicembre 1927".

Testo in vigore dal 27 gennaio 1928 al 9 agosto 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 1928

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1926 al 27 gennaio 1928. 19 parole tolte, 293 parole aggiunte in 9 capoversi.

… 3706, e che non sieno stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data della tolto: pubblicazione della presente legge.

aggiunto: Si considerano in termine le domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca su acque pubbliche iscritte in elenchi approvati e pubblicati entro il periodo decorrente dalla data di emanazione della legge 24 marzo 1921, n. 312, alla data di emanazione del presente decreto, purche' esse siano presentate ai prefetti entro sei mesi da quest'ultima data.

aggiunto: Per la presentazione delle domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca sulle acque che saranno dichiarate pubbliche posteriormente alla emanazione del presente decreto, e' concesso un termine perentorio, a pena di decadenza, di sei mesi dalla data di pubblicazione dei rispettivi elenchi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

aggiunto: Per la revisione dei decreti prefettizi, che potranno essere emanati in dipendenza delle disposizioni contenute nei due precedenti commi, e' abolito il termine stabilito dall'articolo 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, e successive modificazioni.

Entro un anno dalla data della pubblicazione della presente legge, il ministro di agricoltura provvedera' alla revisione dei decreti con i quali gia' venne riconosciuto il possesso dei diritti esclusivi di pesca. aggiunto: A tale effetto, gli interessati debbono esibire i documenti giustificativi entro il termine di due mesi da che ne abbiano ricevuta richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, la revisione ha parimenti luogo, sulla base dei documenti che avranno potuto comunque essere raccolti dalla competente autorita'.

Il riconoscimento tolto: puo' essere revocato mediante decreto del ministro di agricoltura, sentito il Consiglio di Stato, e contro aggiunto: sara' revocato o confermato, e la estinzione sara' dichiarata, sentito il Consiglio di Stato, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, nel quale, in caso di conferma, dovra' essere determinato l'oggetto specifico di ogni diritto ed il suo modo di esercizio, in conformita' ai titoli di acquisto ed al possesso goduto nell'ultimo trentennio. Contro tale provvedimento e' ammesso soltanto reclamo in conformita' del disposto tolto: dell'articolo aggiunto: dell'art. 16.

Contro la determinazione dell'indennita' fatta col suddetto decreto Ministeriale e' pure ammesso soltanto reclamo in conformita' del disposto dell'articolo 16aggiunto: .

aggiunto: Le disposizioni circa i diritti esclusivi di pesca sulle acque pubbliche non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca posseduti dallo Stato.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

aggiunto: Il termine stabilito dagli articoli 16 e 22, per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca, e' prorogato al 30 giugno 1929.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art22 · fonte del testo