Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 aprile 1921 al 28 novembre 1923. Leggi il testo vigente →

[1]Le Cooperative ed i Consorzi ammessi al prestito, hanno l'obbligo di assicurare presso l'Istituto nazionale di assicurazione le navi, i battelli, gli attrezzi e le cose delle singole industrie per le quali il prestito stesso fu concesso.

[2]Ogni inadempienza in ordine all'obbligo di assicurazione produce, a danno della Cooperativa, la decadenza del temine per la restituzione delle somme ricevute in prestito.

[3]Le condizioni ed i limiti delle assicurazioni saranno stabiliti con speciale regolamento da emanare con decreto Reale su proposta del ministro per l'agricoltura.

Testo in vigore dal 2 aprile 1921 al 28 novembre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art6 · fonte del testo