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[1]Le Cooperative ed i Consorzi ammessi al prestito, hanno l'obbligo di assicurare presso l'Istituto nazionale di assicurazione le navi, i battelli, gli attrezzi e le cose delle singole industrie per le quali il prestito stesso fu concesso.
[2]Ogni inadempienza in ordine all'obbligo di assicurazione produce, a danno della Cooperativa, la decadenza del temine per la restituzione delle somme ricevute in prestito.
[3]Le condizioni ed i limiti delle assicurazioni saranno stabiliti con speciale regolamento da emanare con decreto Reale su proposta del ministro per l'agricoltura.
Testo in vigore dal 2 aprile 1921 al 28 novembre 1923
