Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 novembre 1923 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]((La concessione di crediti alle cooperative ed ai consorzi di cui nel presente titolo potra' essere subordinata dall'istituto mutuante, all'assicurazione, da parte dell'Ente mutuatario, presso imprese od Enti legalmente operanti nel Regno, della totalita' o di parte del naviglio, degli attrezzi e delle cose delle singole industrie per le quali il prestito fu emesso, per tutti i rischi cui possono andare soggetti.

[2]Per la detta assicurazione potranno essere anche costituite, fra gli interessati, associazioni mutue e federazioni provinciali o regionali.

[3]La costituzione e il funzionamento delle une e delle altre saranno disciplinati secondo le norme, in quanto applicabili, del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, e del relativo regolamento)).

Testo in vigore dal 28 novembre 1923 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 novembre 1923

Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1921 al 28 novembre 1923. 75 parole tolte, 101 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Le Cooperative ed i Consorzi ammessi al prestito, hanno l'obbligo di assicurare presso l'Istituto nazionale di assicurazione le navi, i battelli, gli attrezzi e leaggiunto: La concessione di crediti alle cooperative ed ai consorzi di cui nel presente titolo potra' essere subordinata dall'istituto mutuante, all'assicurazione, da parte dell'Ente mutuatario, presso imprese od Enti legalmente operanti nel Regno, della totalita' o di parte del naviglio, degli attrezzi e delle cose delle singole industrie per le quali il prestito tolto: stesso fu concesso aggiunto: fu emesso, per tutti i rischi cui possono andare soggetti.

tolto: Ogni inadempienza in ordine all'obbligo di assicurazione produce, a danno della Cooperativa, la decadenza del temine per la restituzione delle somme ricevute in prestitoaggiunto: Per la detta assicurazione potranno essere anche costituite, fra gli interessati, associazioni mutue e federazioni provinciali o regionali.

tolto: Le condizioni ed i limiti delle assicurazioni saranno stabiliti con speciale regolamento da emanare con decreto Reale su proposta del ministro per l'agricolturaaggiunto: La costituzione e il funzionamento delle une e delle altre saranno disciplinati secondo le norme, in quanto applicabili, del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, e del relativo regolamento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art6 · fonte del testo