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[1]((La concessione di crediti alle cooperative ed ai consorzi di cui nel presente titolo potra' essere subordinata dall'istituto mutuante, all'assicurazione, da parte dell'Ente mutuatario, presso imprese od Enti legalmente operanti nel Regno, della totalita' o di parte del naviglio, degli attrezzi e delle cose delle singole industrie per le quali il prestito fu emesso, per tutti i rischi cui possono andare soggetti.
[2]Per la detta assicurazione potranno essere anche costituite, fra gli interessati, associazioni mutue e federazioni provinciali o regionali.
[3]La costituzione e il funzionamento delle une e delle altre saranno disciplinati secondo le norme, in quanto applicabili, del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, e del relativo regolamento)).
Testo in vigore dal 28 novembre 1923 al 22 dicembre 2008
