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Le Societa' cooperative di pescatori lavoratori, oltre ogni altra agevolezza tributaria concessa dalle leggi vigenti, godranno, purche' riunite in Consorzio come all'art. 8, i seguenti benefici:
- a)le esenzioni per dieci anni dalla data della presente legge, di cui agli articoli 27, n. 9, della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414 e 153 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217 e anche per il registro e bollo degli atti di acquisto delle navi da pesca o di trasporto del pesce, purche' il capitale sociale di ciascuna non superi le 500 mila lire;
- b)applicazione ai prestiti contratti a norma dell'art. 4 della presente legge delle disposizioni di cui agli articoli 9 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1916, n.737, e 5 del decreto Luogotenenziale, n. 336, del 14 febbraio 1918;
- c)concessione, su parere del Comitato interministeriale, di cui all'art. 31, di premi per costruzione di scafi con o senza motori e di scafi portapesce;
- d)concessione di sussidi straordinari o di contributi continuativi per cinque anni per l'esercizio di magazzini, per l'acquisto in comune e rivendita di attrezzi del mestiere e di generi di consumo pel funzionamento di stabilimenti o di opifici necessari alla industria della pesca e per ogni altra attivita' spesa per il maggior sviluppo della industria peschereccia.
Testo in vigore dal 2 aprile 1921 al 22 dicembre 2008
