Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965

Art. 47 — Aggiornamento e revisione degli organici di scuole secondarie

Per l'aggiornamanto degli organici delle scuole ed istituti di istruzione tecnica professionale, nonche' dei convitti annessi, saranno stanziate nello stato di previsione della' spese del Ministero della pubblica istruzione, lire 6.000 milioni per l'esercizio 1962-63 e 8.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64.4a5d

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 febbraio 1963, n. 355

4a

La L. 18 febbraio 1963, n. 355 ha disposto (con l'art. 4) che "Lo stanziamento di lire 6.000 milioni previsto per lo esercizio 1962-63 dall'articolo 47 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e' ridotto di lire 3.040 milioni."

L. 13 luglio 1965, n. 874

5d

La L. 13 luglio 1965, n. 874 ha disposto (con l'art. 7) che " Per l'incremento, l'aggiornamento e la revisione degli organici del personale direttivo e insegnante delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado dal 1 ottobre 1065, gli stanziamenti di lire 40,10 milioni e di lire 8.000 milioni previsti previsti per l'esercizio finanziario 1064-65, rispettivamente degli articoli 46 e 47 della legge 21 luglio 1962, n. 1073, sono maggiorati per l'anno finanziario 1965, complessivamente, di lire 3.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione."

Testo vigente dal 29 luglio 1965

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art47 · fonte su Normattiva