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Sono soggetti alle disposizioni contenute nella presente legge la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi che sono immessi sul mercato. Le norme della presente legge non si applicano alle seguenti materie per le quali continuano ad avere vigore le norme che le riguardano:
- a)alle preparazioni a forma e dose di medicamento ed agli stupefacenti;
- b)alle sostanze radioattive;
- c)alle munizioni ed agli oggetti che contengono esplosivi usati per l'accensione e come carburanti;
- d)al trasporto di merci pericolose per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima od aerea;
- e)alle sostanze ed ai preparati pericolosi quando sono esportati verso i paesi non membri delle Comunita' europee. Le norme della presente legge si applicano anche alle sostanze ed ai preparati pericolosi in caso di passaggio da una ad altra unita' produttiva della stessa impresa, ferma restando l'applicazione delle ulteriori prescrizioni per l'utilizzazione di dette sostanze e preparati da parte dei lavoratori subordinati considerati tali dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con proprio decreto, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni, potra' stabilire, in armonia alle disposizioni contenute nella presente legge, ai fini della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro.
Testo in vigore dal 9 luglio 1974 al 7 marzo 1981
