Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 settembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 1978 al 2 settembre 1998. 311 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Quando le indicazioni di cui all'art. 5 si trovano su una etichetta, questa deve essere apposta su uno o piu' lati dell'imballaggio in modo da assicurare la lettura orizzontale, quando il collo si trova in posizione normale. Le dimensioni delle etichette devono corrispondere ai seguenti formati: Capacita dell'imballaggio Formato

tolto: Inferiore o pari a 3 1.......................... almeno 52 X 74 mm Superiore a 3 1 ed inferiore o pari a 50 1.................................... almeno 74 x 105 mm Superiore a 50 1 ed inferiore o pari a 500 1................................... almeno 105 X 148 mm Superiore a 500 1............................... almeno 148 X 210 mm Ogni simbolo deve occupare almeno un decimo della superficie della etichetta ed essere di almeno un centimetro quadrato. L'etichetta deve aderire con tutta la sua superficie all'imballaggio che contiene direttamente la sostanza. L'etichetta non e' obbligatoria quando l'imballaggio porti bene in vista le indicazioni prescritte secondo le modalita' di cui al comma precedente. Le indicazioni siano esse sull'imballaggio o sulla etichetta devono essere stampate a caratteri chiaramente leggibili ed indelebili in modo che i simboli e le indicazioni dei pericoli, nonche' il richiamo a rischi specifici, siano bene in vista. I requisiti di etichettatura si considerano soddisfatti:

tolto: a) quando, nel caso di una confezione esterna che racchiude uno o piu' recipienti interni, la confezione esterna e' provvista di una etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose e l'imballaggio o gli imballaggi interni sono provvisti di una etichettatura conforme alla presente legge;

tolto: b) quando, nel caso di un imballaggio unico, questo e' provvisto di una etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose ed all'art. 5, punti 1), 2) e 4), della presente legge. In luogo dell'etichettatura conforme alle disposizioni Internazionali per il trasporto delle sostanze pericolose, e' consentita l'etichettatura conforme alle disposizioni nazionali per quelle sostanze pericolose che non escono dal territorio nazionale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 16 LUGLIO 1998, N. 285

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1974-05-29;256~art7 · fonte del testo