Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 luglio 1998, n. 285.
Abrogato dal 2 settembre 1998
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 luglio 1998, n. 285.
Abrogato dal 2 settembre 1998
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4 versioni dal 1974
Confronto con la versione in vigore dal 7 marzo 1982 al 2 settembre 1998. 358 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Le sostanze ed i preparati pericolosi debbono riportare sull'imballaggio ovvero su etichette appostevi le seguenti indicazioni in lingua italiana:
tolto: 1) il nome della sostanza o del preparato: il nome della sostanza deve figurare sotto una delle denominazioni comprese nei decreti di classificazione di cui all'articolo 3; il nome del preparato deve essere accompagnato dalla indicazione degli elementi atti ad individuarlo in base alla classificazione di cui all'articolo 3;
tolto: 2) la provenienza della sostanza o del preparato: devono essere indicati il nome e la sede dell'impresa produttrice o distributrice, ovvero dell'importatore; 3) I seguenti simboli ed indicazioni dei pericoli insiti nell'utilizzazione della sostanza o del preparato: esplosivo: una bomba che esplode (E); comburente: una fiamma sopra un cerchio (O); facilmente infiammabile: una fiamma (F); tossico: un teschio su tibie incrociate (T); nocivo: una croce di Sant'Andrea (Xn); corrosivo: la raffigurazione dell'azione di un acido (C); irritante: una croce di Sant'Andrea (Xi); altamente infiammabile (o estremamente infiammabile): una fiamma (F); altamente tossico (o molto tossico): un teschio su tibie incrociate (T). I simboli devono essere conformi a quelli stabiliti a norma dell'art. 6 ed essere stampati in nero su fondo giallo-arancione.
tolto: 4) Un richiamo a rischi specifici derivanti dai pericoli di cui al numero 3): la natura dei rischi specifici che comporta la utilizzazione delle sostanze e dei preparati deve essere indicata con una o piu' frasi tipo conformi a quelle stabilite a norma dell'art. 6. Le frasi del tipo "altamente o estremamente infiammabile" o "facilmente infiammabile" possono non essere indicate quando ripetano una indicazione di pericolo utilizzata in applicazione del precedente numero 3). Non e' necessario rammentare i rischi specifici ed i consigli di prudenza se il contenuto dell'imballaggio non supera i 125 ml per le sostanze irritanti, facilmente infiammabili e infiammabili o comburenti, nonche' per le sostanze nocive che non sono poste in libera vendita al dettaglio.
tolto: 5) I consigli di prudenza pertinenti all'utilizzazione delle sostanze e dei preparati pericolosi da indicare con frasi tipo che sono riportate nell'allegato IV del decreto ministeriale 17 dicembre 1977 e successive modifiche. Qualora sia materialmente impossibile apporli sull'etichetta o direttamente sull'imballaggio, i consigli di prudenza possono essere acclusi all'imballaggio stesso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 16 LUGLIO 1998, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1974-05-29;256~art5 · fonte del testo