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[1]Nulla e' innovato per quanto riguarda le disposizioni in materia di produzione, commercio e vendita di fitofarmaci e di presidi delle derrate alimentari immagazzinate, contenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, salvo quanto disposto dal comma seguente.

[2]Per l'attuazione delle direttive comunitarie di armonizzazione in materia di etichettatura, dei presidi sanitari, il Ministro per la sanita', sentita la commissione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, puo', con proprio decreto, apportare le opportune variazioni.

Testo in vigore dal 9 luglio 1974 al 2 settembre 1998

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urn:nir:stato:legge:1974-05-29;256~art15 · fonte del testo