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Il Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, procede con decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed in conformita' alle direttive e ad altri provvedimenti delle Comunita' europee, alla classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi, basata sulle categorie previste dall'articolo 2.
Testo in vigore dal 9 luglio 1974 al 2 settembre 1998
