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Le sostanze ed i preparati pericolosi debbono riportare sull'imballaggio ovvero su etichette appostevi le seguenti indicazioni in lingua italiana:
- 1)il nome della sostanza o del preparato: il nome della sostanza deve figurare sotto una delle denominazioni comprese nei decreti di classificazione di cui all'articolo 3; il nome del preparato deve essere accompagnato dalla indicazione degli elementi atti ad individuarlo in base alla classificazione di cui all'articolo 3;
- 2)la provenienza della sostanza o del preparato: devono essere indicati il nome e la sede dell'impresa produttrice o distributrice, ovvero dell'importatore;
- 3)i seguenti simboli ed indicazioni dei pericoli insiti nella utilizzazione della sostanza o del preparato: esplosivo: una bomba che esplode (E); comburente: una fiamma sopra un cerchio (O); facilmente infiammabile: una fiamma (F); tossico: un teschio su tibie incrociate (T); nocivo: una croce di Sant'Andrea (Xn); corrosivo: la raffigurazione dell'azione di un acido (C); irritante: una croce di Sant'Andrea (Xi). I simboli devono essere conformi a quelli stabiliti a norma dell'articolo 6 ed essere stampati in nero su fondo giallo-arancione;
- 4)un richiamo a rischi specifici derivanti dai pericoli di cui al punto 3: la natura dei rischi specifici che comporta la utilizzazione delle sostanze e dei preparati deve essere indicata con una o piu' frasi tipo conformi a quelle stabilite a norma dell'articolo 6; ((Per le sostanze nocive, irritanti, facilmente infiammabili, infiammabili o comburenti non e' necessario rammentare i rischi specifici se il contenuto dell'imballaggio non supera i 125 ml)).
- 5)gli eventuali consigli di prudenza riguardanti la utilizzazione delle sostanze e dei preparati conformi a quelli stabiliti a norma dell'articolo 6.
Testo in vigore dal 28 aprile 1978 al 7 marzo 1982
