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Quando le indicazioni di cui al precedente articolo 5 si trovano su una etichetta, questa deve essere apposta su uno o piu' lati dell'imballaggio in modo da assicurare la lettura orizzontale, quando il collo si trova in posizione normale. Le dimensioni delle etichette devono corrispondere almeno al formato 52 X 74 millimetri. Ognuno dei simboli di cui all'articolo 5, punto 3, deve occupare un decimo della superficie dell'etichetta. L'etichetta deve aderire con tutta la sua superficie all'imballaggio. Non e' necessario che il simbolo superi la dimensione corrispondente ad 1/10 della superficie dell'etichetta con un formato non inferiore a 148 x 210 millimetri. L'etichetta non e' obbligatoria quando l'imballaggio porti bene in vista le indicazioni prescritte secondo le modalita' di cui al comma precedente. Le indicazioni, siano esse sull'imballaggio o sulla etichetta devono essere stampate a caratteri chiaramente leggibili ed indelebili in modo che i simboli e le indicazioni dei pericoli, nonche' il richiamo ai rischi specifici, siano bene in vista. Le disposizioni di cui ai precedenti commi possono non applicarsi ove il recipiente contenente gli imballaggi venga spedito munito di un'etichetta conforme alle norme in materia di spedizioni di merci pericolose e recante il simbolo di pericolo di cui all'articolo 5, punto 3.
Testo in vigore dal 9 luglio 1974 al 28 aprile 1978
