In omaggio all'obbligo del clare loqui e per attuare un'ulteriore protezione dell'aderente nel caso di contratti conclusi su moduli o formulari predisposti o contenenti rinvio a condizioni generali di contratto, l'art. 1370 stabilisce il principio di interpretazione contro l'autore della clausola dubbia. Questi deve risentire le conseguenze del fatto proprio se, potendo redigere la clausola con chiarezza, la compilò in modo tale da renderla ambigua e non rispondente alla rappresentazione che poteva averne avuta. La norma adottata è molto vicina alla regola dell'interpretatio contra stipulatorem accolta dal diritto romano e consacrata nell'art. 1137 del codice civile abrogato, il quale però conteneva anche una disposizione di favore per il debitore, ricollegabile al principio dell'onere della prova. Senza volere contestare il concetto per cui non vi è obbligazione se non in quanto sia stata costituita e nei limiti in cui fu effettivamente costituita, sembra che un'interpretazione sempre diretta al favore del debitore possa turbare il concetto della solidarietà dei rapporti obbligatori, al quale si è intesa informare la disciplina delle obbligazioni (n. 558). Nel contratto a titolo gratuito, dato lo spirito di liberalità, la ricerca del minimo di obbligazione, quando non è chiaro il limite concreto, non contrasta con l'accennato indirizzo di solidarietà, perchè il creditore certat de lucro captando; ma quando il contratto è a titolo oneroso, il favor debitoris sarebbe criterio di tutela unilaterale inammissibile, dato che, nel rapporto concreto, gli interessi delle parti sono in relazione di interdipendenza e di reciprocità. Dalla violazione dell'onere di chiarezza non deve risultare un profitto per la controparte; se ne agevolerebbe la malizia di costei, e la si spingerebbe a trascurare il dovere di rilevare l'oscurità della clausola, posto dall'art. 1175 a carico di lei. In base a tali considerazioni l'art. 1371, primo comma, mantiene il principio del favor debitoris soltanto per i contratti a titolo gratuito, e per i contratti a titolo oneroso autorizza un'interpretazione che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti. Con questa norma, va avvertito, non si è voluto attribuire al giudice un potere generale di revisione dei contratti, nè si è voluto introdurre il principio dell'equilibrio contrattuale. La norma rappresenta l'ultima ratio del processo interpretativo; cioè a dire può trovare applicazione solo quando, percorsi entrambi i momenti interpretativi sulla scorta dei precedenti articoli 1362 a 1370, persiste ancora assoluta oscurità del contratto. Per questo si è parlato di contratto oscuro, anzichè di contratto dubbio o di contratto a significato ambiguo, accogliendosi una nota distinzione, che considera oscuro quod nullo modo potest intelligi, e ambiguo quoti duobus aut tribus modis intelligi potest. DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO. Disposizioni generali.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 626