Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Famiglia - Obblighi dei genitori nei confronti dei figli - Inadempimento dell’obbligato - Ingiunzione, con decreto del presidente del tribunale, di versare una quota dei redditi dell’obbligato al coniuge o all’onerato delle spese di mantenimento della prole - Ritenuta inidoneità del decreto a costituire titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale - Prospettata diversità di trattamento (rispetto al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo), in contrasto con il principio di tutela dei soggetti deboli - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
L'art. 148 del codice civile, nella parte concernente il decreto di ingiunzione per il pagamento delle somme destinate al mantenimento della prole, è una norma composita, e conseguentemente: a) se il decreto è emesso nei confronti dell'obbligato inadempiente (genitore o ascendente) segue le regole proprie del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ed è perciò titolo idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale, b) se il decreto medesimo è emesso nei confronti del terzo debitore dell'obbligato inadempiente, ragionevolmente, costituisce titolo esecutivo ma non è idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del terzo. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede - secondo l'assunto del rimettente - che il decreto ivi contemplato costituisca titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
Riguarda ancheart. 148 Codice civileart. 2818 Codice civileart. 655 Codice di procedura civileart. 158 Codice civileart. 8 Legge sul divorzio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OMISSIONE DELL'INDICAZIONE DI PARAMETRI COSTITUZIONALI NEL DISPOSITIVO DELL'ORDINANZA DI RINVIO - RICHIAMO IMPLICITO CHIARAMENTE DESUMIBILE DALLA MOTIVAZIONE DELL'ORDINANZA - AMMISSIBILITA'.
Ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, anche in caso di omissione, nel dispositivo dell'ordinanza di rinvio, dell'indicazione di parametri costituzionali, quando i medesimi parametri risultino chiaramente richiamati, pure soltanto in maniera implicita, dal contesto della motivazione. - S. nn. 352/1996, 53/1995, 305/1994. red.: F. Mangano
sentenza 99/1997massima n. 23199 FILIAZIONE NATURALE - DIRITTI E DOVERI DEL GENITORE - OBBLIGO DI VERSARE UN ASSEGNO ALIMENTARE AL FIGLIO NATURALE RICONOSCIUTO - INADEMPIMENTO - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DISPORRE IL SEQUESTRO DI PARTE DEI BENI DEL GENITORE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E (IMPLICITAMENTE) DELL'ART. 30 COST. - PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELL'EQUIPARAZIONE DELLA FILIAZIONE NATURALE ALLA FILIAZIONE LEGITTIMA - ESTENSIONE ALLA FILIAZIONE NATURALE DEGLI STRUMENTI PROCESSUALI POSTI A TUTELA DEI FIGLI LEGITTIMI - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE - OBBLIGO DI ADOTTARE L'INTERPRETAZIONE CONFORME ALLA COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Non e' fondata nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 156, sesto comma, cod. civ., impugnato, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, cod. civ., nella parte in cui esclude che il provvedimento di sequestro ivi previsto possa essere disposto anche nei confronti del genitore di un figlio naturale riconosciuto, poiche', pur essendo vero che la disposizione in esame e' inquadrata nel procedimento di separazione dei coniugi in un contesto diverso dalla convivenza e dalla filiazione naturale, e' altresi' vero che il sequestro di cui all'art. 156 cod. civ. e' una forma di attuazione del principio di responsabilita' genitoriale, il quale postula il tempestivo soddisfacimento delle esigenze di mantenimento del figlio, a prescindere dalla qualificazione dello status, sicche' tale strumento processuale deve ritenersi applicabile, da parte del giudice competente, nelle controversie tra genitori naturali concernenti il mantenimento di figli riconosciuti, come conseguenza sistematicamente deducibile dall'art. 261 cod. civ., secondo cui il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi, conformemente ai principi costituzionali che non consentono una limitazione della tutela giuridica e sociale della filiazione naturale, non giustificata dalla incompatibilita' con i diritti della famiglia legittima, ed in applicazione della regola che impone, in caso di possibili letture alternative delle norme, quella conforme a Costituzione, senza pervenire alla 'extrema ratio' della declaratoria di illegittimita' costituzionale. - Sull'equiparazione della tutela dei figli naturali ai figli legittimi, S. n. 214/1996. Sull'art. 156, sesto comma, cod. civ., S. n. 258/1996. red.: F. Mangano
sentenza 99/1997massima n. 23200 SEPARAZIONE DI CONIUGI - ISTANZA DI SEQUESTRO, IN CORSO DI CAUSA, DI PARTE DEI BENI DEL CONIUGE OBBLIGATO - MANCATA PREVISIONE DEL POTERE DEL GIUDICE ISTRUTTORE DI ADOTTARE IL RELATIVO PROVVEDIMENTO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEGLI AVENTI DIRITTO AL MANTENIMENTO (CONIUGE E FIGLI) PRIMA E DOPO LA SENTENZA DI SEPARAZIONE - RICHIAMO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 278/1994 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost., l'art. 156, comma 6, cod. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare, nel corso della causa di separazione, il provvedimento di sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato al mantenimento, in quanto le ragioni che hanno indotto la Corte a dichiarare l'illegittimita' costituzionale della stessa disposizione, nella parte relativa all'ordine di distrazione delle somme dovute (sent. n. 278/1994), non possono non valere anche per la parte relativa allo speciale potere di sequestro dei beni del coniuge obbligato, posto che ambedue le misure coercitive rispondono alla 'ratio' di dare tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze, penalmente tutelate, di mantenimento del coniuge bisognoso e, soprattutto, dei figli minori (che sussistono anche prima della sentenza di separazione in relazione agli obblighi di mantenimento stabiliti in sede presidenziale), e che l'omogeneita' di dette situazioni postula un eguale trattamento, mancando un valido motivo che giustifichi una diversita' di disciplina. - S. nn. 234/1992, 278/1994; O. nn. 341/1993, 503/1995. red.: S. Di Palma
SEPARAZIONE DI CONIUGI - TERZI TENUTI A CORRISPONDERE ANCHE PERIODICAMENTE SOMME DI DENARO AL CONIUGE OBBLIGATO AL MANTENIMENTO - ORDINE DI VERSAMENTO DI UNA PARTE DI ESSE DIRETTAMENTE AGLI AVENTI DIRITTO - INTERPRETAZIONE DELLA NORMA - POSSIBILITA' CHE IL PROVVEDIMENTO 'DE QUO' VENGA ADOTTATO NEL CORSO DELLA CAUSA DI SEPARAZIONE - ESCLUSIONE SIA PER IL COLLEGIO GIUDICANTE CHE PER IL GIUDICE ISTRUTTORE.
Pur nell'incertezza interpretativa presente in giurisprudenza e parte della dottrina, l'art. 156 cod. civ., specie per la successione sequenziale dei vari commi, rende palese che la volonta' normativa e' quella di escludere che nel corso della causa di separazione personale dei coniugi sia il giudice istruttore che il collegio possano impartire l'ordine ai terzi debitori del coniuge obbligato al mantenimento di pagare delle somme (non al creditore ma) direttamente all'altro coniuge. Infatti da un lato l'art. 708 cod. proc. civ. non menziona tra i provvedimenti temporanei ed urgenti di competenza del presidente del Tribunale all'inizio della causa di separazione (successivamente modificabili dal giudice istruttore) quelli previsti dal sesto comma dell'art. 156 cod. civ., non essendovi, al momento, ancora comprovata una inadempienza al pagamento di somme cui uno dei coniugi sia stato giudizialmente obbligato; dall'altro lato, e' "il giudice che pronunzia la separazione" che, nella fase terminale del procedimento, una volta stabilito quanto e' necessario per il mantenimento del coniuge e dei figli, puo' imporre idonee garanzie personali o reali nei confronti del coniuge obbligato; e solo in caso di inadempienza, successiva e dimostrata dall'avente diritto che ne fa richiesta, il giudice puo' disporre il sequestro dei beni o dare il predetto ordine ai terzi debitori. red.: F.S. rev.: S.P.
SEPARAZIONE DI CONIUGI - TERZI TENUTI A CORRISPONDERE ANCHE PERIODICAMENTE SOMME DI DENARO AL CONIUGE OBBLIGATO AL MANTENIMENTO - ORDINE DI VERSAMENTO DI UNA PARTE DI ESSE DIRETTAMENTE AGLI AVENTI DIRITTO - POTERE DEL GIUDICE ISTRUTTORE DI IMPARTIRLO NEL CORSO DELLA CAUSA DI SEPARAZIONE - OMESSA PREVISIONE - LESIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI TUTELA DEI FIGLI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Posto che i provvedimenti presidenziali adottati all'inizio del procedimento di separazione personale dei coniugi hanno forza esecutiva anche per gli obblighi economici con essi stabiliti, e che il loro inadempimento puo' determinare effetti gravemente pregiudizievoli per gli aventi diritto, analogamente sia a quelli accertati nel procedimento ex art. 148 cod. civ. per il regime di convivenza, sia a quelli che vengono a determinarsi per l'inadempienza agli obblighi fissati con la sentenza di separazione, se - come non sembra dubbio - la competenza ad emanare l'ordine ai terzi debitori del coniuge obbligato al mantenimento di versare una parte delle somme direttamente agli aventi diritto si configura normalmente come accessoria a quella relativa alla determinazione ed alla modifica della misura delle somme dovute per il mantenimento stesso, e se, soprattutto, tale ordine coercitivo risponde alla stessa 'ratio' di dare effettiva soddisfazione ai provvedimenti giudiziali, si perviene alla conclusione che, per evitare disparita' di trattamento degli aventi diritto al mantenimento prima e dopo la sentenza di separazione, ed apprestare un rimedio efficace all'inadempimento degli obblighi costituzionalmente tutelati, va riconosciuta anche al giudice istruttore la competenza ad emettere il predetto ordine di distrazione a seguito dell'accertata inadempienza agli obblighi di mantenimento nel corso della causa di separazione personale, con conseguente dichiarazione di illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 30 Cost., dell'art. 156, sesto comma, cod. civ., 'in parte qua'. red.: F.S. rev.: S.P.
SEPARAZIONE DI CONIUGI - SEPARAZIONE CONSENSUALE - EFFETTI PATRIMONIALI - MANTENIMENTO DEL CONIUGE - OBBLIGO - INADEMPIENZA - GARANZIE - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
La garanzia del diritto al proprio personale mantenimento dell'un coniuge verso l'altro, non puo' essere ragionevolmente fatta dipendere dal titolo della separazione, consensuale o giudiziale, intervenuta tra i coniugi stessi. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 156, comma sesto, cod.civ., nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute (concernenti il potere del giudice di disporre il sequestro dei beni dell'obbligato e di ordinare a terzi il pagamento delle somme dovute direttamente agli aventi diritto) si applichino ai coniugi separati consensualmente. - cfr. S.n. 144/1983.
sentenza 5/1987massima n. 4007 SEPARAZIONE DI CONIUGI - SEPARAZIONE GIUDIZIALE - OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI - POSSIBILITA' DI DISPORRE IL SEQUESTRO DI PARTE DEI BENI DELL'OBBLIGATO E DI ORDINARE AI TERZI CREDITORI DELL'OBBLIGATO DI EFFETTUARE DIRETTAMENTE IL VERSAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO - MANCATA ESTENSIONE DEL MEZZO DI TUTELA A FAVORE DEI FIGLI DI CONIUGI SEPARATI CONSENSUALMENTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Il particolare mezzo di tutela accordato dalla legge per assicurare l'adempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli in caso di separazione non puo` ragionevolmente limitarsi all'ipotesi di separazione giudiziale e non estendersi anche a quella di separazione consensuale, giacche` l'esigenza di tutelare l'interesse dei figli per quanto concerne la concreta operativita` del loro diritto al mantenimento resta valida indipendentemente dalla specie della separazione dei genitori; questa, contenziosa o negoziale che sia la sua natura, produce riflessi sostanzialmente analoghi nei confronti dei figli e il diritto di questi al mantenimento deve avere piena autonomia rispetto al tipo di separazione dei genitori. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 156, sesto comma, cod. civ., nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino a favore dei figli di coniugi consensualmente separati.
FAMIGLIA - SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI - OBBLIGO RECIPROCO DI FEDELTA' - COD. CIV., ART. 156, PRIMO COMMA - NON LIMITA L'OBBLIGO AL DOVERE DI ASTENERSI DA QUEI COMPORTAMENTI CHE, PER IL CONCORSO DI DETERMINATE CIRCOSTANZE, SIANO IDONEI A COSTITUIRE INGIURIA GRAVE ALL'ALTRO CONIUGE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CONIUGI NON SEPARATI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
L'art. 156, comma primo, cod. civ. e' illegittimo nella parte in cui, disponendo che per i coniugi consensualmente separati perduri l'obbligo reciproco di fedelta', non delimita quest'ultimo al dovere di astenersi da quei comportamenti che, per il concorso di determinate circostanze, siano idonei a costituire ingiuria grave all'altro coniuge. Infatti l'obbligo reciproco di fedelta', enunciato per i coniugi non separati nell'art. 143 del codice civile, ha il suo ragionevole presupposto nell'obbligo di coabitazione sancito nello stesso articolo. Venendo meno quest'ultimo con la separazione consensuale dei coniugi, e conseguentemente a questa, venendo meno il diritto alle prestazioni sessuali dell'altro coniuge, l'obbligo di fedelta' assoluta desumibile dall'art. 156, comma primo, stesso codice anche in tali ipotesi, si traduce in eguale trattamento di situazioni giuridicamente differenziate e, per cio' stesso, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. L'obbligo di fedelta' tuttavia sussiste limitatamente al dovere del coniuge separato consensualmente di astenersi da atti di infedelta' che, in concorso di determinate circostanze, possono costituire ingiuria grave per l'altro coniuge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 del codice civile.
MATRIMONIO - EGUAGLIANZA DEI CONIUGI - COD. CIV., ART. 144 - MANCATA PREVISIONE DELL'ESENZIONE DELLA MOGLIE DALL'OBBLIGO DI PORTARE IL COGNOME DEL MARITO IN CASO DI SEPARAZIONE PER COLPA DI QUEST'ULTIMO - VIOLAZIONE DELL'ART. 29 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 29, secondo comma, Costituzione, l'art. 156, quinto comma, del codice civile, nella parte in cui, mentre prevede che dalla separazione personale, ove venga disposta per colpa della moglie, possa farsi discendere anche il divieto per costei di usare il cognome del marito, esclude la pretesa della moglie a non usare tale cognome, in regime di separazione per colpa del marito, nel caso che da quell'uso possa derivarle un pregiudizio.
FAMIGLIA - SEPARAZIONE DEI CONIUGI - RAPPORTI PATRIMONIALI - COD. CIV., ART. 156, PRIMO COMMA - SEPARAZIONE GIUDIZIALE PER COLPA DEL MARITO - MANTENIMENTO DELLA MOGLIE DA PARTE DEL MARITO SENZA TENER CONTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI LEI - QUESTIONE GIA' DECISA - RICHIAMO E GIUSTIFICAZIONE DELLA PRECEDENTE DECISIONE DI NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Nella sentenza n. 45 del 1969 la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 156, primo comma del cod. civ., nella parte concernente la ipotesi della separazione personale per colpa del marito, venne dichiarata non fondata sulla base della considerazione che la diversita' di trattamento fra la moglie colpevole - tenuta al mantenimento del marito solo se questi non disponga di mezzi sufficienti - ed il marito colpevole - tenuto ad analogo obbligo nei confronti della moglie, ma indipendentemente dalle condizioni economiche di costei - trova la sua premessa nella corrispondente differenziazione di trattamento fra i coniugi conviventi e la sua giustificazione costituzionale sia nel principio secondo il quale, nel rispetto dell'eguaglianza sostanziale, la legge non puo' collegare all'illecito commesso da un soggetto nei confronti di un altro conseguenze vantaggiose per il primo e svantaggiose per l'altro, sia nella stessa esigenza di tutela dell'unita' della famiglia.
FAMIGLIA - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI - COD. CIV., ART. 145, PRIMO COMMA - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - EFFETTI - PARIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO DELLA MOGLIE E DEL MARITO CONVIVENTI - QUESTIONE SOLLEVATA NEI CONFRONTI DELL'ART. 156, PRIMO COMMA (NELLA PARTE CONCERNENTE L'IPOTESI DI SEPARAZIONE PERSONALE PER COLPA DEL MARITO) NEL PRESUPPOSTO DELLA DIFFERENZIAZIONE VENUTA MENO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Poiche', a seguito della pronunzia di parziale illegittimita' del primo comma dell'art. 145 del codice civile, il trattamento della moglie e del marito conviventi risulta parificato, il primo comma dell'art. 156, che in regime di separazione conserva al coniuge incolpevole i diritti inerenti alla sua qualita' (quando, come nel caso in esame, non si tratti di diritti incompatibili con lo stato di separazione), non contiene piu' alcuna differenziazione secondo che si tratti dell'obbligo di mantenimento gravante sul marito in colpa verso la moglie incolpevole ovvero dell'eguale obbligo della moglie in colpa verso il marito incolpevole. La questione sollevata in base a tale non piu' esistente differenza tra gli obblighi del marito e quelli della moglie, nei confronti dell'art. 156, primo comma, cod. civ., in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, va ora percio' dichiarata non fondata per essere venuto meno il suo presupposto.
FAMIGLIA - SEPARAZIONE DEI CONIUGI - RAPPORTI PATRIMONIALI - CODICE CIVILE, ART. 156, PRIMO COMMA - SEPARAZIONE GIUDIZIALE PER COLPA DEL MARITO - OBBLIGO DI SOMMINISTRARE ALLA MOGLIE, IN PROPORZIONE ALLE PROPRIE SOSTANZE, QUANTO E' NECESSARIO AI BISOGNI DELLA VITA INDIPENDENTEMENTE DALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI COSTEI - DIFFERENZE RISPETTO ALL'IPOTESI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE - GIUSTIFICAZIONE - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 29 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Per effetto dell'art. 156, primo comma, del Codice civile (che estende all'ipotesi della separazione giudiziale, oltre che a quella consensuale, le medesime norme dettate dall'art. 145, primo comma, dello stesso Codice, salvi i diversi accordi tra le parti, per i rapporti patrimoniali tra coniugi conviventi) in caso di separazione giudiziale per colpa del marito, questi deve somministrare alla moglie quanto e' necessario per i bisogni della vita in proporzione alle proprie sostanze ed indipendentemente dalle eventuali disponibilita' economiche della moglie. Se la separazione e' pronunciata per colpa della moglie, essa deve invece contribuire al mantenimento del marito solo se il marito non ha mezzi sufficienti. Tale disciplina, nell'ipotesi di perdurata convivenza (art. 145, primo comma, c.c.), e' stata riconosciuta non illegittima, allo stato attuale della legislazione, nella parte relativa alla irrilevanza delle risorse economiche della moglie, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 1967.
FAMIGLIA - SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI - RAPPORTI PATRIMONIALI - MANTENIMENTO DELLA MOGLIE DA PARTE DEL MARITO COLPEVOLE - DIVIETO DI TENER CONTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI LEI - GIUSTIFICAZIONE.
Se il divieto di tener conto delle risorse economiche della moglie, all'atto della fissazione dell'assegno di mantenimento dovuto alla moglie dal marito colpevole della separazione, fosse eliminato dal Codice civile, la disciplina legale dei rapporti patrimoniali interconiugali, mentre rimarrebbe inalterata nel caso di colpa della moglie, risulterebbe invece modificata, in caso di separazione per colpa del marito, a svantaggio della parte che ha subito il torto ed a vantaggio di quella che lo ha commesso. Pertanto l'abolizione, nel caso della separazione per colpa, della differenza attualmente esistente tra i diritti del marito e della moglie, darebbe necessariamente luogo, di riflesso, nel passaggio dallo stato di convivenza a quello di separazione, ed allo stato attuale della legislazione sulla famiglia, ad un inammissibile trattamento preferenziale per chi ha dato causa alla separazione.
FAMIGLIA - SEPARAZIONE DEI CONIUGI - SITUAZIONE DIVERSA DEI SOGGETTI NELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE ED IN QUELLA PER COLPA DI UNO GIUDIZIALMENTE ACCERTATA.
La situazione dei coniugi separati non puo' non apparire obiettivamente diversa, secondo che essi siano addivenuti alla separazione per concorde volonta' ovvero per colpa di uno dei due, giudizialmente accertata.
FAMIGLIA - SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI - RAPPORTI PATRIMONIALI - OBBLIGO DI MANTENIMENTO A CARICO DEL MARITO COLPEVOLE - DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO - CODICE CIVILE, ARTT. 156, PRIMO COMMA, E 145, PRIMO COMMA - PROVVEDIMENTI PROVVISORI DI COMPETENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE CIVILE - EVENTUALI DUBBI SULLA LEGITTIMITA' DELLA LEGGE - LEGITTIMAZIONE AD ADIRE LA CORTE COSTITUZIONALE.
La questione di legittimita' costituzionale della norma dell'art. 156 e dell'art. 145 del Codice civile sulla determinazione, nella separazione giudiziale, del contenuto dell'obbligo di mantenimento a carico del marito colpevole, sollevata in riferimento al principio costituzionale della parita' dei coniugi (art. 29, secondo comma, Cost.), deve essere dichiarata infondata. Se una questione sulla costituzionalita' di una legge sorge in relazione alla emanazione di un provvedimento di diretta competenza del giudice istruttore civile, questi ha il potere di iniziativa del processo incidentale di legittimita' costituzionale.
Riguarda ancheart. 145 Codice civile
FAMIGLIA - SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI - RAPPORTI PATRIMONIALI - CODICE CIVILE, ART. 145, PRIMO COMMA - SOSPENSIONE PROVVISORIA DELLA CONVIVENZA IN PENDENZA DEL GIUDIZIO - PERSISTENZA DEL DIVIETO DI TENER CONTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MOGLIE INCOLPEVOLE - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 29 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Riguardo all'ordinanza di rinvio (proveniente nella specie dal Tribunale di Milano) con cui la anzidetta questione di legittimita' costituzionale (dell'art. 156, primo comma, in relazione all'art. 145, primo comma, del Codice civile) sia stata sollevata dal giudice istruttore di una causa di separazione proposta dalla moglie per colpa del marito, in vista dei provvedimenti da emettere, ad eventuale modifica di quelli presidenziali, ai sensi dell'art. 708, ultimo comma, del Codice di procedura civile, non puo' dirsi che manchi il giudizio sulla rilevanza della questione stessa nel processo a quo, ne' che il giudizio di rilevanza sia inficiato da un vizio tale da giustificare una pronuncia di inammissibilita' da parte della Corte costituzionale, qualora nella ordinanza del giudice istruttore si sia messo in evidenza che la norma denunciata preclude all'autorita' giudiziaria di tener conto delle condizioni economiche della moglie, non soltanto nella pronuncia definitiva sulla separazione, ma anche in occasione dei provvedimenti provvisori.
Riguarda ancheart. 145 Codice civile
FAMIGLIA - SEPARAZIONE PERSONALE PER COLPA DI UNO DEI CONIUGI - RAPPORTI PATRIMONIALI - CODICE CIVILE, ART. 156, PRIMO COMMA - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 29 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Essendo gia' stata respinta, con sentenza n. 45 del 1969, la eccezione di incostituzionalita' sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, nei confronti dell'art. 156, primo comma, del codice civile, nella parte in cui disciplina l'ipotesi di separazione personale per colpa di uno dei coniugi, a causa della disparita' di trattamento determinata dal fatto che il marito separato dalla moglie per colpa di questa ha diritto al mantenimento solo nel caso di suo bisogno, mentre la moglie separata dal marito per colpa di quest'ultimo ha diritto al mantenimento anche quando disponga di propri mezzi economici, deve essere quindi dichiarata manifestamente infondata, non sussistendo, ne' risultando proposti motivi che possano indurre ad una diversa decisione, la questione proposta, riguardo alla medesima disposizione, con l'ordinanza del Tribunale di La Spezia 13 novembre 1968, pubblicata nella Gazz. Uff. n. 66 del 12.3.1969.
EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DI FRONTE ALLA LEGGE - DIVIETO DI DISTINZIONI DI SESSO - EGUAGLIANZA MORALE E GIURIDICA DEI CONIUGI - LIMITI POSTI A GARANZIA DELL'UNITA' FAMILIARE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - INAPPLICABILITA' DEI SUDDETTI LIMITI - OBBLIGO DI INCONDIZIONATO MANTENIMENTO DELLA MOGLIE DA PARTE DEL MARITO SEPARATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'assoluto divieto fatto al legislatore dall'art. 3 della Costituzione di disporre qualsiasi diversita' di trattamento giuridico per ragioni di sesso incontra, per quanto riguarda i rapporti familiari, un solo e tassativo limite, posto dall'art. 29, secondo comma, a garanzia dell'unita' della famiglia e questo limite, rivestendo carattere di eccezione rispetto al principio generale della piena eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, deve essere interpretato restrittivamente. Tale limite non opera tuttavia rispetto alle situazioni che si verificano dopo che sia intervenuta la separazione dei coniugi e deve pertanto ritenersi contrastante con l'art. 29 della Costituzione il disposto dell'art. 156, primo comma, del codice civile, nella parte in cui pone a carico del marito, in regime di separazione consensuale senza colpa di nessuno dei coniugi, l'obbligo di somministrare alla moglie tutto cio' che e' necessario ai bisogni della vita, indipendentemente dalle condizioni economiche di costei. Cfr.: 64/1961, 9/1964, 101/1965.
Riguarda ancheart. 145 Codice civile