Art. 191 c.c.
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[1]((La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.
[2]Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell'articolo 177, lo scioglimento della comunione puo' essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'articolo 162)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975 al 26 maggio 2015 · versione 52 su Normattiva