Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE Giostra autoscontro - Onere della prova gravante sul gestore - Contenuto - Mancanza di dispositivi di sicurezza - Omissione qualificata - Sussistenza - Condotta imprudente del genitore - Concorso ex art. 1227, comma 1, c.c. - Presupposti. · RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.
In tema di responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c., l'esercente di una giostra autoscontro è gravato da un onere probatorio rigoroso che non si esaurisce nella prova negativa di non aver violato norme di legge o di comune prudenza ma esige la dimostrazione positiva di aver adottato ogni misura atta ad impedire l'evento secondo lo sviluppo della tecnica, con la conseguenza che la mancanza di dispositivi di sicurezza (quali le cinture di sicurezza), pur se non espressamente imposti da specifiche norme regolamentari, integra un'omissione qualificata idonea a fondare la responsabilità del gestore, concorrente ex art. 1227, comma 1, c.c., con quella del genitore del minore danneggiato che abbia esposto quest'ultimo al rischio in 69 <!-- pag. 70 --> condizioni ambientali o temporali non appropriate, senza che tale ultima scelta volitiva sia idonea, da sola, a recidere il nesso di causalità.
Cass. civ. n. 2352/2026Sez. 3Rv. 677825-01
Riguarda ancheart. 2050 Codice civileart. 1227 Codice civileart. 41 Codice penale
Precedenti: 674771-01
RESPONSABILITA' CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE Responsabilità dell'istituto scolastico per danni occorsi all'allievo - Prova che l'evento è avvenuto durante l'orario scolastico - Sufficienza - Esclusione - Dimostrazione delle modalità di accadimento del fatto storico - Necessità - Fattispecie.
In tema di responsabilità dell'istituto scolastico per le lesioni occorse a un minore, ai fini dell'accoglimento della domanda - sia essa fondata sul titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. ovvero extracontrattuale ex art. 2048 c.c. - non è sufficiente la prova che l'infortunio sia avvenuto durante l'orario scolastico ma è necessario dimostrare, anzitutto, le concrete modalità di accadimento del fatto materiale (vale a dire che si tratti di un danno provocato, nel primo caso, dall'alunno a se stesso, e nel secondo dal fatto illecito di altro allievo), le quali solo consentono di individuare la prova contraria rispettivamente richiesta dalla conseguente qualificazione della fattispecie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria per le lesioni occorse a un alunno durante l'ora di scienze motorie, per essere rimasti indimostrati il tipo di attività sportiva nel corso della quale era avvenuto l'infortunio e se lo stesso fosse stato o meno cagionato dalla condotta di altro alunno).
Cass. civ. n. 33392/2025Sez. 3Rv. 677089-01
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 670013-01, 676603-01, 660991-01, 667226-01
RESPONSABILITA' CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - PROVA LIBERATORIA Obbligo di vigilanza dell'insegnante - Età degli allievi - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di responsabilità dell'istituto scolastico per l'infortunio occorso a un minore, al fine di stabilire se sia stata raggiunta la prova della non imputabilità dell'evento dannoso assume rilievo l'età degli alunni coinvolti, poiché il contenuto dell'obbligo di vigilanza è inversamente proporzionale al grado di maturità degli stessi, con la conseguenza che l'approssimarsi dell'età del pieno discernimento è circostanza tale da far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere dal minore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva escluso la responsabilità dell'istituto scolastico per il danno occorso a uno studente all'interno dello spogliatoio adiacente alla palestra, in conseguenza dell'urto accidentale con il casco brandito da un compagno frequentante il quinto anno, e dunque prossimo alla maggiore età).
Cass. civ. n. 27923/2025Sez. 3Rv. 676603-01
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 647926-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO Vittima minorenne - Concorso causale ex art. 1227, comma 1, c.c. - Riduzione proporzionale del danno iure proprio dei genitori - Applicabilità - Culpa in educando o in vigilando - Ulteriore riduzione del risarcimento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Il concorso ex art. 1227, comma 1, c.c., della condotta della vittima minorenne rileva anche ai fini della proporzionale riduzione del risarcimento invocato iure proprio dai genitori, senza che - laddove la suddetta condotta non integri, a sua volta, un fatto illecito - un'ulteriore riduzione possa farsi discendere dall'accertamento di una responsabilità di questi ultimi ai sensi dell'art. 2048 c.c., dal momento che la loro eventuale culpa in educando o in vigilando verrebbe a coprire il medesimo ambito di irrisarcibilità già derivante dall'applicazione dell'art. 1227 c.c. (Principio affermato in relazione al risarcimento invocato iure proprio dai genitori in relazione alla morte del proprio figlio minorenne, della quale quest'ultimo era stato giudicato corresponsabile per avere volontariamente assunto la dose letale di sostanza stupefacente cedutagli da un terzo).
Cass. civ. n. 26798/2025Sez. 3Rv. 676790-02
Riguarda ancheart. 1227 Codice civileart. 2056 Codice civileart. 1223 Codice civile
Precedenti: 643137-01, 671251-01, 656897-01, 633071-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - PER FATTO DEGLI AUSILIARI Concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c. - Responsabilità per fatto degli ausiliari - Applicabilità - Fattispecie. · RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.
Il principio sancito dall'art. 1228 c.c., in forza del quale il debitore risponde dei fatti dolosi o colposi di coloro della cui opera si sia avvalso nell'adempimento dell'obbligazione, è applicabile anche alle ipotesi in cui venga dedotto un concorso di colpa del creditore ex art. 1227 c.c., per accertare il quale occorre, quindi, fare riferimento anche alle condotte tenute dagli ausiliari dello stesso nel compimento delle attività collegate all'esecuzione della prestazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione alla sottrazione di contante, da parte del dipendente di una banca, da una cassaforte che era stata lasciata aperta da altro operatore, aveva escluso la corresponsabilità della banca e del suo direttore, per non aver interdetto all'autore del furto l'accesso alla cassaforte, pur avendogli inibito lo svolgimento di operazioni comportanti maneggio di denaro, tenuto conto altresì della circostanza che egli era stato già condannato per appropriazione indebita presso una delle filiali della medesima banca, oltre che radiato dall'albo dei promotori finanziari). 110 <!-- pag. 111 -->
Cass. civ. n. 26575/2025Sez. LRv. 676769-01
Riguarda ancheart. 1227 Codice civileart. 1228 Codice civileart. 2049 Codice civile
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Circolazione stradale - Fatto commesso da minorenne privo dell’abilitazione alla guida - Responsabilità dell'esercente la responsabilità genitoriale - Prova di non aver potuto impedire il fatto - Requisiti.
In tema di sanzioni amministrative di carattere pecuniario per violazioni al codice della strada, per gli illeciti commessi da minori di età, la responsabilità del genitore per culpa in vigilando - presunta, diretta e personale - è superata ove il genitore dimostri di non aver potuto impedire il fatto fornendo la prova rigorosa di avere esercitato la massima vigilanza sul minore e di aver 142 <!-- pag. 143 --> compiuto il possibile per evitare che il medesimo circolasse su strada con un veicolo senza avere conseguito la corrispondente patente di guida.
Cass. civ. n. 14000/2025Sez. 2Rv. 674973-01
Riguarda ancheart. 116 Codice della strada
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).