Art. 2048 c.c.Responsabilita' dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

[1]Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

[2]I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

[3]Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilita' soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2048 · fonte su Normattiva