Art. 2122 c.c.Indennita' in caso di morte

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[1]In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennita', indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

[2]La ripartizione delle indennita', se non vi e' accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

[3]In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione legittima.

[4]E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennita'.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 27 gennaio 1972 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2122 · fonte su Normattiva