Art. 2407 c.c. — Responsabilita'
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[1]I sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verita' delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
[2]Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformita' degli obblighi della loro carica.
[3]L'azione di responsabilita' contro i sindaci e' regolata dalle disposizioni degli articoli 2393 e 2394.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva