Art. 2503 c.c.Opposizione dei creditori

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[1]La fusione puo' essere attuata solo dopo tre mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle societa' che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso un istituto di credito.

[2]Durante il termine suddetto i creditori delle societa' partecipanti alla fusione possono fare opposizione.

[3]Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo' disporre che la fusione abbia luogo previa prestazione da parte della societa' di un'idonea garanzia.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 7 febbraio 1991 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2503 · fonte su Normattiva