Art. 2503 c.c.Opposizione dei creditori

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 1995 al 9 dicembre 2000. Leggi il testo vigente →

[1]La fusione puo' essere attuata solo dopo due mesi dalla iscrizione ovvero dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ove richiesta, delle deliberazioni delle societa' che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriori agli adempimenti previsti nel terzo e quarto comma dell'art. 2501-bis, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso un istituto di credito. 8993

[2]Durante il termine suddetto i creditori indicati nel primo comma possono fare opposizione.

[3]Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo' disporre che la fusione abbia luogo previa prestazione da parte della societa' di idonea garanzia.100

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481

89

Il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, ha disposto (con l'art. 25, comma 3) che "Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile e' ridotto a quindici giorni. "

D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385

93

Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 57, comma 3) che " Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile e' ridotto a quindici giorni."

Corte Costituzionale

100

La Corte Costituzionale con sentenza 8-20 febbraio 1995, n. 47 (in G.U. 1a s.s. 01/03/1995, n. 9) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2503 codice civile nella parte in cui non prevede che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione consegua esclusivamente al consenso espresso o presunto, nei modi e nel termine di cui all'art. 2499 codice civile, dei creditori della societa' di persone partecipante alla fusione; Dichiara, ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2503 codice civile, nel testo sostituito dall'art. 10 d.lgs. 16 gennaio 1991 n. 22 (di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie), nella parte in cui non prevede che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione consegua esclusivamente al consenso espresso o presunto, nei modi e nel termine di cui all'art. 2499 codice civile, dei creditori della societa' di persone partecipante alla fusione."

Testo vigente dal 2 marzo 1995 al 9 dicembre 2000 · versione 121 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2503 · fonte su Normattiva