Art. 2503 c.c.Opposizione dei creditori

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 febbraio 1991 al 21 marzo 1991. Leggi il testo vigente →

[1]La fusione puo' essere attuata solo dopo due mesi dalla iscrizione ovvero dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ove richiesta, delle deliberazioni delle societa' che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriore agli adempimenti previsti nel terzo e quarto comma dell'art. 2501-bis, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso un istituto di credito.

[2]Durante il termine suddetto i creditori indicati nel primo comma possono fare opposizione.

[3]Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo' disporre che la fusione abbia luogo previa prestazione da parte della societa' di idonea garanzia.

Testo vigente dal 7 febbraio 1991 al 21 marzo 1991 · versione 91 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2503 · fonte su Normattiva