Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Concordato semplificato - Risorsa esterna ex art. 84, comma 4, CCII, ultimo lemma - Definizione.
In tema di concordato semplificato, non essendo funzionali a incrementare l'attivo, non possono rientrare nella definizione di risorse esterne, ai sensi dell'art. 84, comma 4, CCII, ultimo lemma (applicabile anche al concordato semplificato), quelle liberate dalla rinuncia dei soci alla prededuzione dei crediti da rimborso nascenti da finanziamenti apportati dagli stessi soci (e autorizzati dal tribunale) nella fase della composizione negoziata con vincolo di successiva postergazione.
Cass. civ. n. 620/2026Sez. 1Rv. 677423-02
Precedenti: 672168-01, 622839-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Concordato minore - Proposta - Cause legittime di prelazione - Mancato rispetto - Conseguenze - Inammissibilità - Rilevabilità d’ufficio - Fondamento.
In tema di concordato minore, la proposta deve rispettare gli artt. 2470 e 2471 c.c. e la graduazione delle cause legittime di prelazione, per come disciplinati nel concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII, in forza e nei limiti del rinvio contenuto nell'art. 74, comma 4, CCII; ne consegue che il mancato rispetto delle relative regole legali di trattamento dei creditori costituisce causa di inammissibilità della proposta, rilevabile dal giudice anche d'ufficio e senza dover attendere l'apertura del giudizio di omologazione, in ossequio ai principi di economia e di sollecita definizione delle procedure, a ciò non ostando la tassatività delle ipotesi di inammissibilità della domanda di concordato minore di cui all'art. 77 CCII.
Cass. civ. n. 28574/2025Sez. 1Rv. 676451-01
Riguarda ancheart. 2741 Codice civileart. 74 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenzaart. 77 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenzaart. 84 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenzaart. 112 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Precedenti: 675794-01
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - VERSO I CREDITORI SOCIALI Azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. - Natura - Presupposti - Insufficienza patrimoniale - Violazione dei doveri legali e/o statutari e degli obblighi dettati a tutela della conservazione del patrimonio sociale - Nesso di causalità tra condotta e pregiudizio al patrimonio - Prescrizione quinquennale - Decorrenza - Conseguenze - Fattispecie.
L'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. presuppone che il patrimonio sociale sia divenuto insufficiente al soddisfacimento dei crediti e richiede un danno, causalmente collegato all'inosservanza da parte degli amministratori dei doveri statutari e legali e degli obblighi su di essi ricadenti in relazione alla conservazione del predetto patrimonio, che si commisura alla corrispondente riduzione della massa attiva disponibile in favore dei creditori, con la conseguenza che, ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dell'azione, ciò che rileva è l'oggettiva percepibilità da parte dei creditori dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti e non già l'effettiva conoscenza da parte dei predetti di tale situazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva fatto decorrere la prescrizione 80 <!-- pag. 81 --> dal momento in cui gli amministratori avevano colpevolmente omesso di pagare i debiti tributari dell'impresa, determinando un loro aggravio per sanzioni e interessi, che aveva reso insufficiente il patrimonio residuo della società al soddisfacimento dei creditori.).
Cass. civ. n. 22002/2025Sez. 1Rv. 675471-01
Riguarda ancheart. 2394 Codice civileart. 2949 Codice civile
Precedenti: 666868-01, 642797-01
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - EFFETTI - IN GENERE Parte costituita in giudizio quale erede accettante con beneficio d'inventario - Soccombenza - Condanna comminata senza riferimento alla detta qualità - Irrilevanza - Conseguenze.
In tema di eredità beneficiata, ove la parte si sia costituita in giudizio come erede accettante con beneficio d'inventario e tale qualità non sia stata contestata, le conseguenze della sua soccombenza, anche in relazione alle spese giudiziali, sono ad essa riferibili nella qualità suddetta, indipendentemente da un'espressa statuizione sul punto, sicché quella parte non sarà tenuta oltre il valore dei beni ereditari a lei pervenuti, e ciò sia quanto all'efficacia della decisione fra le parti che ai fini delle eventuali attività relative alle successive vicende dell'eredità beneficiata.
Cass. civ. n. 21213/2025Sez. 2Rv. 675703-02
Riguarda ancheart. 490 Codice civile
Precedenti: 643999-02
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Esenzioni ex art. 67, comma 3, l. fall. - Applicabilità ai casi di revocatoria ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
In tema di fallimento, le esenzioni previste dall'art. 67, comma 3, l. fall. per gli atti costitutivi di garanzie trovano applicazione non soltanto all'azione revocatoria fallimentare, ma, alle condizioni per la stessa previste, anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, nonché a quella esercitata al di fuori del fallimento, nel caso in cui il giudizio promosso dal singolo creditore sia proseguito dal curatore, poiché anche in tali ipotesi è ravvisabile la medesima esigenza di non revocare una garanzia che la società aveva costituito in vista di un suo risanamento.
Cass. civ. n. 13405/2025Sez. 3Rv. 674687-01
Riguarda ancheart. 2901 Codice civile
Precedenti: 666659-01, 652550-02, 667150-01
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE Trasferimento immobiliare in attuazione degli accordi di separazione consensuale - Azione revocatoria - Ammissibilità - Fondamento - Omologazione dell’accordo e funzione solutoria degli obblighi di mantenimento - Rilevanza ostativa - Esclusione - Ragioni. · RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO In genere.
L'atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, non ostandovi né l'avvenuta omologazione dell'accordo, a cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione, né la funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento gravante sul coniuge onerato, venendo in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte 181 <!-- pag. 182 --> legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti.
Cass. civ. n. 10545/2025Sez. 3Rv. 674637-01
Riguarda ancheart. 2901 Codice civile
Precedenti: 659157-01, 672651-01
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") "Eventus damni" - Configurabilità - Necessità di un danno concreto ed effettivo - Esclusione - Pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione - Sufficienza - Valutazione prognostica - Necessità.
In tema di azione revocatoria, condizione essenziale per la tutela del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, tuttavia, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale, alla luce di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità.
Cass. civ. n. 10298/2025Sez. 3Rv. 674761-02
Riguarda ancheart. 2901 Codice civile
Precedenti: 662500-03, 524689-01, 640191-01
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - RESPONSABILITA' PATRIMONIALE Atto di disposizione del debitore - Assunzione da parte dell'avente causa dei debiti del disponente - Rilevanza ai fini della verifica dell' "eventus damni" - Esclusione - Fondamento.
In tema di azione revocatoria ordinaria, non assume rilievo ai fini dell'esclusione dell'"eventus damni" la presenza, all'interno dell'atto di disposizione del debitore, di una clausola di salvaguardia, con cui il terzo beneficiario assume la responsabilità dei debiti del suo dante causa che siano già sorti al momento dell'atto, perché il pregiudizio alle ragioni creditorie sussiste quando l'atto di disposizione determina anche solo una variazione peggiorativa, in termini quantitativi o qualitativi, del patrimonio del debitore, da valutarsi, nel caso di solidarietà passiva, esclusivamente con riferimento alla sfera patrimoniale di quest'ultimo, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri obbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento.
Cass. civ. n. 10298/2025Sez. 3Rv. 674761-01
Riguarda ancheart. 2901 Codice civileart. 1273 Codice civile
Precedenti: 658022-01, 503899-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).