Art. 289 c.c.Azioni esperibili dopo la legittimazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. Leggi il testo vigente →

[1]Contro il decreto reale che concede la legittimazione e' ammesso ricorso di legittimita' al consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ma il giudizio di legittimita' non puo' riguardare le condizioni stabilite dagli articoli 284, 285, 286 e 287. La deliberazione della corte di appello o della corte cassazione, che ha dichiarato l'esistenza di tali condizioni, non impedisce in giudizio ordinario davanti all'autorita' giudiziaria la contestazione sullo stato di figlio legittimato per mancanza delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'art. 284 o di quelle particolari indicate negli articoli 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell'art. 263.

[2]Se manca la condizione indicata nel n. 4 dell'articolo 284, la contestazione puo' essere promossa soltanto dal coniuge del quale era richiesto l'assenso.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art289 · fonte su Normattiva