Art. 2948 c.c.
Prescrizione di cinque anni
Si prescrivono in cinque anni:
- 1)le annualita' delle rendite perpetue o vitalizie;
- 1-bis)il capitale nominale dei ((titoli di Stato)) emessi al portatore;
- 2)le annualita' delle pensioni alimentari;
- 3)le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
- 4)gli interessi e, in generale, tutto cio' che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini piu' brevi; 9
- 5)le indennita' spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
9La Corte Costituzionale, con sentenza 1-10 giugno 1966, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 11/06/1966, n. 143) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro".
Testo vigente dal 1 gennaio 1998, tuttora in vigore · versione 135 su Normattiva