Art. 2955 c.c.Prescrizione di un anno

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Si prescrive in un anno il diritto:

  • 1)degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore;
  • 2)dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese;
  • 3)di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d'istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione;
  • 4)degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualita';
  • 5)dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;
  • 6)dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 12 giugno 1966 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2955 · fonte su Normattiva