Art. 2955 c.c. — Prescrizione di un anno
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Si prescrive in un anno il diritto:
- 1)degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore;
- 2)dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese;
- 3)di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d'istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione;
- 4)degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualita';
- 5)dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;
- 6)dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 12 giugno 1966 · versione 0 su Normattiva