Art. 459 c.c. — Acquisto dell'eredita'
L'eredita' si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si e' aperta la successione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
L'eredita' si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si e' aperta la successione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RAPPRESENTAZIONE (NOZIONE) - EFFETTI - ESTENSIONE Successioni mortis causa - Rinuncia all'eredità da parte di un chiamato e convenzione tra i chiamati della medesima eredità - Efficacia della rinuncia nei rapporti interni - Condizioni - Fondamento. 67 <!-- pag. 68 --> · SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITA' - IN GENERE In genere.
In tema di successioni, la regolamentazione degli effetti della rinuncia all'eredità di uno dei chiamati - stabilita con convenzione tra gli stessi nei loro rapporti interni - presuppone che il rinunciante non abbia già acquisito la qualità di erede; una volta avvenuto l'acquisto, opera il principio semel heres, semper heres, che rende inefficace ogni rinuncia successiva.
Riguarda ancheart. 470 Codice civileart. 474 Codice civileart. 519 Codice civileart. 521 Codice civile
Precedenti: 351784-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Responsabilità solidale del preposto e del preponente ex art. 2049 c.c. - Giudizio di impugnazione - Litisconsorzio processuale necessario - Sussistenza - Fondamento. 235 <!-- pag. 236 --> Nelle controversie volte all'accertamento della responsabilità solidale del preposto e del preponente ex art. 2049 c.c., sussiste il litisconsorzio necessario processuale in sede di impugnazione, posto che tra le distinte posizioni dei coobbligati sussiste un'obiettiva interrelazione, tale per cui, in virtù della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, l'accertamento della responsabilità dell'uno presuppone necessariamente quello della responsabilità dell'altro.
Riguarda ancheart. 2049 Codice civileart. 1292 Codice civileart. 519 Codice civileart. 331 Codice di procedura civile
Precedenti: 666485-02, 650428-01
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - ATTIVA Legittimazione del figlio che agisce iure hereditatis - Prova dell’accettazione tacita dell’eredità - Esercizio dell'azione - Idoneità - Condizioni. 97 <!-- pag. 98 --> Colui che agisce per far valere la pretesa risarcitoria del proprio genitore defunto può provare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità anche mediante l'esercizio di detta azione giudiziaria, ove sia dimostrato o risulti, comunque, incontestato in quel giudizio, il suo status di figlio.
Riguarda ancheart. 457 Codice civileart. 476 Codice civileart. 2697 Codice civileart. 81 Codice di procedura civileart. 100 Codice di procedura civile
Precedenti: 647819-01
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE Rapporto processuale originariamente sorto tra defunto e terzo - Citazione in giudizio del chiamato all'eredità - Mancata assunzione della qualità di erede - Onere della prova - Spettanza - A carico del chiamato - Fondamento.
In caso di rapporto processuale originariamente sorto tra defunto e terzo, ove quest'ultimo convenga in giudizio il chiamato all'eredità della parte deceduta, spetta a tale chiamato dimostrare di non aver assunto la qualità di erede e, dunque, di non aver accettato l'eredità, in base al principio di vicinanza della prova, giacché, prima dell'accettazione, il chiamato all'eredità è titolare di una facoltà che può incidere sull'evoluzione del rapporto successorio e, conseguentemente, su quello processuale sorto in origine tra defunto e terzo.
Riguarda ancheart. 457 Codice civileart. 110 Codice di procedura civileart. 300 Codice di procedura civileart. 303 Codice di procedura civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 670501-01, 667175-01
PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - IN GENERE Azione proposta dall'erede - Dimostrazione della relazione familiare e della posizione di chiamato all'eredità - Certificato stato di famiglia del “de cuius” - Sufficienza - Certificazione e proposizione dell'azione - Accettazione tacita dell'eredità - Presunzione "iuris tantum" - Configurabilità.
Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede.
Riguarda ancheart. 457 Codice civileart. 460 Codice civileart. 470 Codice civileart. 475 Codice civileart. 476 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 649422-01
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE Parte avente un titolo legale per il diritto di successione ereditaria - Avvenuta proposizione di domande giudiziali dirette a ricostruire l'integrità del patrimonio ereditario - Prova dell'accettazione dell'eredità - Necessità - Esclusione - Contestazione della qualità di erede - Onere della prova - Contenuto.
La parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede.
Riguarda ancheart. 457 Codice civileart. 476 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 647819-01, 619967-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
In tema di successioni, la regolamentazione degli effetti della rinuncia all'eredità di uno dei chiamati - stabilita con convenzione tra gli stessi nei loro rapporti interni - presuppone che il rinunciante non abbia già acquisito la qualità di erede; una volta avvenuto l'acquisto, opera il principio semel heres, semper heres, che rende inefficace ogni rinuncia successiva.
Rv. 676532-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Responsabilità solidale del preposto e del preponente ex art. 2049 c.c. - Giudizio di impugnazione - Litisconsorzio processuale necessario - Sussistenza - Fondamento. 235 <!-- pag. 236 --> Nelle controversie volte all'accertamento della responsabilità solidale del preposto e del preponente ex art. 2049 c.c., sussiste il litisconsorzio necessario processuale in sede di impugnazione, posto che tra le distinte posizioni dei coobbligati sussiste un'obiettiva interrelazione, tale per cui, in virtù della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, l'accertamento della responsabilità dell'uno presuppone necessariamente quello della responsabilità dell'altro.
Rv. 675850-01
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - ATTIVA Legittimazione del figlio che agisce iure hereditatis - Prova dell’accettazione tacita dell’eredità - Esercizio dell'azione - Idoneità - Condizioni. 97 <!-- pag. 98 --> Colui che agisce per far valere la pretesa risarcitoria del proprio genitore defunto può provare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità anche mediante l'esercizio di detta azione giudiziaria, ove sia dimostrato o risulti, comunque, incontestato in quel giudizio, il suo status di figlio.
Rv. 675017-01
In caso di rapporto processuale originariamente sorto tra defunto e terzo, ove quest'ultimo convenga in giudizio il chiamato all'eredità della parte deceduta, spetta a tale chiamato dimostrare di non aver assunto la qualità di erede e, dunque, di non aver accettato l'eredità, in base al principio di vicinanza della prova, giacché, prima dell'accettazione, il chiamato all'eredità è titolare di una facoltà che può incidere sull'evoluzione del rapporto successorio e, conseguentemente, su quello processuale sorto in origine tra defunto e terzo.
Rv. 674982-02
Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede.
Rv. 674702-01
La parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede.
Rv. 673498-01
Collegamenti
Art. 480 — Prescrizione
Il diritto di accettare l'eredita' si prescrive in dieci anni. Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.In caso di accertamento giudiziale della filiazione …
Art. 2648 — Accettazione di eredita' e acquisto di legato
Si devono trascrivere l'accettazione dell'eredita' che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643 o liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto. La trascrizione dell'accettazione dell'eredita' si …
Art. 479 — Trasmissione del diritto di accettazione
Se il chiamato all'eredita' muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi. Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredita' acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre…
Art. 187 — Eredita' giacente
… giacenza dell'eredita' si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si e' aperta la successione, il reddito dei cespiti ereditari e' determinato in via provvisoria secondo le disposizioni del titolo I, sezione I, se il chiamato all'eredita' e' persona…
Art. 477 — Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione
… vendita o la cessione, che il chiamato all'eredita' faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredita'.…
Art. 649 — Acquisto del legato
Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facolta' di rinunziare. Quando oggetto del legato e' la proprieta' di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprieta' o il diritto si trasmette dal testatore al legatario…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Affermato nell'art. 457 il principio fondamentale del nostro diritto successorio, che le forme di successione riconosciute sono due, la legittima e la testamentaria, ho considerato l'opportunità di escludere espressamente l'ammissibilità della terza possibile causa di delazione, ossia del contratto come titolo di successione, stabilendo il divieto della cosiddetta successione pattizia o patto successorio. Il codice del 1865 poneva il divieto generale di stipulazione intorno ad una successione non ancora aperta (art. 1118), e ripeteva tale divieto in altre disposizioni (articoli 954, 1380, 1460 ecc.). Il progetto nell'art. 70 riportava la norma dell'art. 954 del codice stesso che vietava la rinunzia all'eredità di una persona vivente e l'alienazione dei diritti eventuali su questa eredità. Una simile disciplina in sè sarebbe stata evidentemente incompiuta, perchè contemplava soltanto una categoria di patti successori, i patti di rinunzia, mentre non erano preveduti nè i patti di istituzione nè quelli dispositivi, per i quali bisognava continuare a far capo all'art. 1118 del vecchio codice. Mi è sembrato allora preferibile, dal punto di vista sistematico, eliminare l'art. 70 del progetto e dare al principio in esso contenuto portata generale, affermando espressamente la nullità di qualsiasi convenzione, con la quale taluno disponga della propria successione, e di ogni atto con il quale taluno disponga o rinunzi ai diritti che gli possono spettare su di una successione non ancora aperta, e collocando tale norma in un articolo di nuova formulazione nella sede propria, e cioè immediatamente dopo l'art. 457. In tal modo la norma costituisce la logica conseguenza del principio che la delazione dell'eredità può aver luogo soltanto per legge o per testamento.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 225
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art459 · fonte su Normattiva