Art. 539 c.c.Riserva a favore dei figli naturali

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A favore dei figli naturali, quando la filiazione e' riconosciuta o dichiarata, e' riservato un terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio naturale, o la meta' se i figli naturali sono piu', salvo quanto e' disposto dagli articoli 541, 542, 543, 545 546 e per i casi di concorso.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 10 maggio 1973 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art539 · fonte su Normattiva