Art. 539 c.c.Riserva a favore dei figli naturali

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A favore dei figli naturali, quando la filiazione e' riconosciuta o dichiarata, e' riservato un terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio naturale, o la meta' se i figli naturali sono piu', salvo quanto e' disposto dagli articoli 541, 542, 543, 545 546 e per i casi di concorso. 30

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 30 aprile 1973, n. 50 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1973, n. 119), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, "dell'art. 539 del codice civile, nei sensi di cui in motivazione, limitatamente alla parte in cui a favore dei figli naturali, quando la filiazione e' riconosciuta o dichiarata, e' riservato, in mancanza di figli legittimi e di coniuge, soltanto un terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio naturale o la meta' se i figli naturali sono piu', e non, come per i figli legittimi, la meta' del patrimonio del genitore se questi lascia un figlio solo o i due terzi se i figli sono piu'" e "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, degli artt. 545 e 546 del codice civile e, conseguentemente, degli artt. 538, 539 e 540 dello stesso codice nelle parti in cui fanno richiamo ai predetti artt. 545 e 546".

Testo vigente dal 10 maggio 1973 al 20 settembre 1975 · versione 39 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art539 · fonte su Normattiva