Art. 803 c.c. — Revocazione per sopravvenienza di figli
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[1]Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente legittimo del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio naturale, fatto entro due anni dalla donazione, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio.
[2]La revocazione puo' essere domandata anche se il figlio del donante era gia' concepito al tempo della donazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 6 luglio 2000 · versione 0 su Normattiva