sezione VI — Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
- Art. 873 — Distanze nelle costruzioni
- Art. 874 — Comunione forzosa del muro sul confine
- Art. 875 — Comunione forzosa del muro che non è sul confine
- Art. 876 — Innesto nel muro sul confine
- Art. 877 — Costruzioni in aderenza
- Art. 878 — Muro di cinta
- Art. 879 — Edifici non soggetti all'obbligo delle distanze o a comunione forzosa
- Art. 880 — Presunzione di comunione del muro divisorio
- Art. 881 — Presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio
- Art. 882 — Riparazioni del muro comune
- Art. 883 — Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune
- Art. 884 — Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune
- Art. 885 — Innalzamento del muro comune
- Art. 886 — Costruzione del muro di cinta
- Art. 887 — Fondi a dislivello negli abitati
- Art. 888 — Esonero dal contributo nelle spese
- Art. 889 — Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi
- Art. 890 — Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi
- Art. 891 — Distanze per canali e fossi
- Art. 892 — Distanze per gli alberi
- Art. 893 — Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi
- Art. 894 — Alberi a distanza non legale
- Art. 895 — Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale
- Art. 896 — Recisione di rami protesi e di radici
- Art. 896-bis — Distanze minime per gli apiari
- Art. 897 — Comunione di fossi
- Art. 898 — Comunione di siepi
- Art. 899 — Comunione di alberi