Art. 1217 c.nav. — Inosservanza di norme sulla linea di massimo carico
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[1]Il comandante della nave, che si fa rilasciare le spedizioni o l'autorizzazione alla partenza quando la nave e' carica oltre la linea di massimo carico, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila, se la nave trasporta esclusivamente merci, e da lire mille a diecimila, se la nave trasporta passeggeri.
[2]La pena e' aumentata di un terzo, se le spedizioni sono state rilasciate per viaggio di lungo corso.
[3]La disposizione si applica anche al comandante di nave straniera, la quale ai sensi dell'articolo 184 sia soggetta alle norme del tit. VI, cap. I, libro I della parte prima.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 20 luglio 1962 · versione 0 su Normattiva