Art. 800 c.nav. — Aeromobili diretti all'estero
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[1]Gli aeramobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del ministro per l'aeronautica, intesi i ministri interessati.
[2]Si considera diretto all'estero l'aeromobile che esce e dal territorio doganale del Regno.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 22 maggio 1998 · versione 0 su Normattiva