Art. 800 c.nav.Aeromobili diretti all'estero

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[1]Gli aeramobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del ministro per l'aeronautica, intesi i ministri interessati.

[2]Si considera diretto all'estero l'aeromobile che esce e dal territorio doganale del Regno.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 22 maggio 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art800 · fonte su Normattiva