Art. 800 c.nav. — Aeromobili diretti all'estero
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[1]Gli aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
[2]Si considera diretto all'estero l'aeromobile destinato a uscire dal territorio doganale dell'Unione europea.
[3]Gli aeromobili diretti verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aerodromi non doganali, purche' gli occupanti siano in possesso di documenti validi di riconoscimento.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006 · versione 81 su Normattiva