Art. 800 c.nav. — Aeromobili diretti all'estero
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[1]Gli aeramobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del ministro per l'aeronautica, intesi i ministri interessati.
[2]Si considera diretto all'estero l'aeromobile che esce e dal territorio doganale del Regno.
[3]((Gli aeromobili che effettuano voli verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aeroporti non doganali o da aviosuperfici, purche' gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza e' fatta menzione sul piano di volo)).
Testo vigente dal 22 maggio 1998 al 27 febbraio 1999 · versione 59 su Normattiva