Art. 800 c.nav.Aeromobili diretti all'estero

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[1]Gli aeramobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del ministro per l'aeronautica, intesi i ministri interessati.

[2]Si considera diretto all'estero l'aeromobile che esce e dal territorio doganale del Regno.

[3]Gli aeromobili che effettuano voli verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aeroporti non doganali o da aviosuperfici ((. Se l'aeromobile e' diretto in uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza e' fatta menzione sul piano di volo)).

Testo vigente dal 27 febbraio 1999 al 21 ottobre 2005 · versione 62 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art800 · fonte su Normattiva