Art. 839 c.nav.Formalità di partenza e arrivo per gli aeromobili da turismo

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((Per gli aeromobili da turismo il comandante o un suo delegato prima della partenza e dopo l'arrivo deve indicare al direttore dell'aeroporto rispettivamente il prossimo luogo di approdo e il luogo di provenienza)).

Testo vigente dal 8 giugno 1983 al 21 ottobre 2005 · versione 35 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art839 · fonte su Normattiva