Art. 866 c.nav.Ufficio competente ad eseguire la pubblicita'

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[1]La pubblicita' deve essere richiesta al ministero per l'aeronautica, se trattasi di aeromobili immatricolati nel registro aeronautico nazionale, ovvero alla Reale unione nazionale aeronautica, se trattasi di alianti libratori.

[2]Tuttavia la pubblicita' puo' essere richiesta anche al direttore di aeroporto o all'autorita' consolare del luogo dove l'aeromobile si trova, ovvero, per gli alianti libratori, all'ufficio locale della Reale unione nazionale aeronautica nella circoscrizione del quale e' il luogo di abituale ricovero dell'aeromobile. Le autorita' predette, a spese del richiedente, trasmettono immediatamente al ministero o alla Reale unione nazionale aeronautica, per la trascrizione nel registro, i documenti presentati.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art866 · fonte su Normattiva