Art. 870 c.nav. — Esecuzione della pubblicita'
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[1]Per l'esecuzione della pubblicita' si applica l'articolo 256.
[2]Il contenuto della nota e' trascritto nel registro ove l'aeromobile e' immatricolato o iscritto.
[3]Gli estremi della nota di trascrizione sono annotati sul certificato d'immatricolazione, per gli aeromobili che ne sono provvisti.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva