Art. 117 c.d.s. — Limitazioni nella guida
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((1. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente, e comunque prima di aver raggiunto l'eta' di venti anni,)) Per i primi tre anni dal conseguimento della patente non e' consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kW/t, o che comunque sviluppino una velocita' massima, accertata in sede di omologazione del tipo, superiore a 150 km/h. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1 e 2. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice. Le limitazioni nella guida sono automatiche, durano per tutto il periodo suddetto e cessano al termine medesimo. Chiunque, nei primi tre anni dal conseguimento della patente, circola oltrepassando i limiti di guida di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validita' della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Testo vigente dal 9 febbraio 1993 al 1 ottobre 1993 · versione 1 su Normattiva