Art. 117 c.d.s.Limitazioni nella guida

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Al titolare di patente italiana, per i tre anni successivi alla data del conseguimento della patente stessa e comunque prima di aver raggiunto l'eta' di venti anni, non e' consentita la guida di motocicli di potenza superiore a 25 kW e/o di potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 0,16 kW/kg. (( Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non e' consentito il superamento della velocita' di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. )) Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1 e 2. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice. Le limitazioni alla guida ((e alla velocita')) sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 1 APRILE 1995, N. 98, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 1995, N. 204)). Il titolare di patente di guida italiana che, nei primi tre anni dal conseguimento della patente e comunque prima di aver raggiunto l'eta' di venti anni, circola oltrepassando i limiti di guida ((e di velocita')) di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validita' della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 12

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 204

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Il D.L. 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 204, ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Non sono punibili le infrazioni per violazione dell'articolo 117, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, vigente prima della data di entrata in vigore della modifica apportata dal presente articolo."

Testo vigente dal 2 aprile 1995 al 12 gennaio 1997 · versione 18 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

29 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 14 dicembre 2024oggiper un annoin vigore
  2. 16 giugno 202214 dicembre 2024per 2 anni
  3. 10 novembre 202116 giugno 2022per 7 mesi
  4. 15 gennaio 202110 novembre 2021per 10 mesi
  5. 13 gennaio 201915 gennaio 2021per 2 anni
  6. 14 gennaio 201713 gennaio 2019per un anno
  7. 15 gennaio 201514 gennaio 2017per 2 anni
  8. 19 gennaio 201315 gennaio 2015per un anno
  9. 15 gennaio 201319 gennaio 2013per 4 giorni
  10. 15 maggio 201115 gennaio 2013per un anno
  11. 15 gennaio 201115 maggio 2011per 4 mesi
  12. 13 agosto 201015 gennaio 2011per 5 mesi
  13. 28 febbraio 201013 agosto 2010per 6 mesi
  14. 8 agosto 200928 febbraio 2010per 7 mesi
  15. 1 marzo 20098 agosto 2009per 5 mesi
  16. 3 agosto 20081 marzo 2009per 7 mesi
  17. 31 dicembre 20073 agosto 2008per 7 mesi
  18. 4 ottobre 200731 dicembre 2007per 3 mesi
  19. 14 gennaio 20074 ottobre 2007per 9 mesi
  20. 14 gennaio 200514 gennaio 2007per 2 anni
  21. 14 gennaio 200314 gennaio 2005per 2 anni
  22. 14 gennaio 200114 gennaio 2003per 2 anni
  23. 12 gennaio 199914 gennaio 2001per 2 anni
  24. 12 gennaio 199712 gennaio 1999per 2 anni
  25. 2 aprile 199512 gennaio 1997per un anno
  26. 24 gennaio 19952 aprile 1995per 2 mesi
  27. 1 ottobre 199324 gennaio 1995per un anno
  28. 9 febbraio 19931 ottobre 1993per 8 mesi
  29. 18 maggio 19929 febbraio 1993per 9 mesitesto originario

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art117 · fonte su Normattiva