Art. 117 c.d.s.Limitazioni nella guida

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COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2011, N. 59. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non e' consentito il superamento della velocita' di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. 102 Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non e' consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purche' la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. 82 84 86 90 94 99 Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice. 102 Le limitazioni alla guida e alla velocita' sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 1 APRILE 1995, N. 98, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 1995, N. 204. Il titolare di patente di guida italiana che, viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 161 a € 647)). La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validita' della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 12 19 29 43 52 64 80 101 114 124 133

Gli interventi su questo articolo(18)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 204

12

Il D.L. 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 204, ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Non sono punibili le infrazioni per violazione dell'articolo 117, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, vigente prima della data di entrata in vigore della modifica apportata dal presente articolo."

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Decreto 29 dicembre 2000

43

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Decreto 24 dicembre 2002

52

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Decreto 22 dicembre 2004

64

con decorrenza dal 1 gennaio 2005

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

Decreto 29 dicembre 2006

80

con decorrenza dal 1 gennaio 2007

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160

82

Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che le disposizioni del comma 2-bis del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 3 agosto 2007, n. 117 stesso.

84

Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, come modificato dall'art. 22, comma 1 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che le disposizioni del comma 2-bis del presente articolo si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal 1° luglio 2008.

86

Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, come modificato dall'art. 4, comma 4 del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che le disposizioni del comma 2-bis del presente articolo si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal 1° gennaio 2009.

90

Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, come modificato dall'art. 24, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che le disposizioni del comma 2-bis del presente articolo si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal 1° gennaio 2010.

94

Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, come modificato dall'art. 5, comma 2 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che le disposizioni del comma 2-bis del presente articolo si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal 1° gennaio 2011.

L. 29 luglio 2010, n. 120

99

La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".

Decreto 22 dicembre 2010

101

con decorrenza dal 1 gennaio 2011

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59

102

con decorrenza dal 19 gennaio 2013

Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonche' nell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB".

Decreto 19 dicembre 2012

114

con decorrenza dal 1 gennaio 2013

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Decreto 16 dicembre 2014

124

con decorrenza dal 1 gennaio 2015

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

Decreto 20 dicembre 2016

133

con decorrenza dal 1 gennaio 2017

Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Testo vigente dal 14 gennaio 2017 al 13 gennaio 2019 · versione 190 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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Come è cambiato

29 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 14 dicembre 2024oggiper un annoin vigore
  2. 16 giugno 202214 dicembre 2024per 2 anni
  3. 10 novembre 202116 giugno 2022per 7 mesi
  4. 15 gennaio 202110 novembre 2021per 10 mesi
  5. 13 gennaio 201915 gennaio 2021per 2 anni
  6. 14 gennaio 201713 gennaio 2019per un anno
  7. 15 gennaio 201514 gennaio 2017per 2 anni
  8. 19 gennaio 201315 gennaio 2015per un anno
  9. 15 gennaio 201319 gennaio 2013per 4 giorni
  10. 15 maggio 201115 gennaio 2013per un anno
  11. 15 gennaio 201115 maggio 2011per 4 mesi
  12. 13 agosto 201015 gennaio 2011per 5 mesi
  13. 28 febbraio 201013 agosto 2010per 6 mesi
  14. 8 agosto 200928 febbraio 2010per 7 mesi
  15. 1 marzo 20098 agosto 2009per 5 mesi
  16. 3 agosto 20081 marzo 2009per 7 mesi
  17. 31 dicembre 20073 agosto 2008per 7 mesi
  18. 4 ottobre 200731 dicembre 2007per 3 mesi
  19. 14 gennaio 20074 ottobre 2007per 9 mesi
  20. 14 gennaio 200514 gennaio 2007per 2 anni
  21. 14 gennaio 200314 gennaio 2005per 2 anni
  22. 14 gennaio 200114 gennaio 2003per 2 anni
  23. 12 gennaio 199914 gennaio 2001per 2 anni
  24. 12 gennaio 199712 gennaio 1999per 2 anni
  25. 2 aprile 199512 gennaio 1997per un anno
  26. 24 gennaio 19952 aprile 1995per 2 mesi
  27. 1 ottobre 199324 gennaio 1995per un anno
  28. 9 febbraio 19931 ottobre 1993per 8 mesi
  29. 18 maggio 19929 febbraio 1993per 9 mesitesto originario

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art117 · fonte su Normattiva