Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Circolazione stradale - Patente di guida - Guida in stato di ebbrezza - Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l - Sanzioni amministrative accessorie - Revoca automatica della patente - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto al condannato per i reati di omicidio stradale o lesioni stradali gravi o gravissime - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 047003).
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d’appello di Milano, sezione prima penale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, nella parte in cui prevede l’applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida qualora, per il conducente che provochi un incidente stradale, sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La disposizione censurata non introduce alcun indifferenziato automatismo sanzionatorio, che possa qualificarsi come un indice di disparità di trattamento e irragionevolezza intrinseca: la guida in stato di ebbrezza, ricondotta alla categoria dei reati di pericolo presunto, è declinata dalla disposizione secondo una precisa e articolata graduazione, che accomuna pena principale e sanzione accessoria in una scala di gravità progressivamente maggiore, in base al livello del tasso alcolemico, finalizzata alla prevenzione e repressione di comportamenti pericolosi per gli utenti della strada. La circostanza aggravante di aver provocato un incidente, indipendentemente dalla sua entità, è poi frutto di una non irragionevole valutazione discrezionale del legislatore, che colloca in cima alla scala delle condotte, anche a fini di deterrenza, quella più grave – quale quella posta in essere da chi, con un tasso alcolemico superiore al livello soglia dell’1,5 g/l, guidi in un evidente stato di alterazione e di compromissione delle sue condizioni fisiche e psichiche, in spregio del dovuto rispetto di beni fondamentali della vita, dell’incolumità e della sicurezza. La scelta di non operare distinzioni, quanto alla revoca della patente (che presenta una connotazione sostanzialmente punitiva, sia come sanzione amministrativa automatica disposta dal prefetto, che quale sanzione accessoria disposta dal giudice penale) in funzione della gravità dell’incidente causato in costanza del tasso alcolemico predetto, risponde a un criterio di prevenzione generale e non sproporzionato. Né è utilmente invocabile il tertium comparationis con la posizione del soggetto condannato per i reati di omicidio stradale o lesioni stradali gravi o gravissime, che potrebbe beneficiare della scelta discrezionale del giudice tra revoca e sospensione della patente: l’automatismo della revoca della patente, applicabile a tali fattispecie ai sensi dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, è stato sì censurato dalla Corte costituzionale (S. 88 del 2019), ma solo con riferimento alle condotte colpose poste in essere da soggetti che avevano agito in condizioni psico-fisiche non gravemente alterate, restando quindi vigente nel caso di conducenti con un tasso alcolemico superiore a quello considerato, pari o superiore a 1,5 g/l. (Precedenti: S. 266/2022 – mass. 45248; S. 246/2022 – mass. 45227; S. 211/2022 – mass. 45138; S. 68/2021 – mass. 43807; S. 24/2020 – mass. 42454; S. 88/2019 – mass. 42548; S. 22/2018 – mass. 39794; O. 247/2013 – mass. 37396).
Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Necessità di motivare le violazioni di parametri evocati - Insufficienza della mera indicazione delle norme da raffrontare (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, nella parte in cui prevede l'applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente per il conducente che provochi un incidente stradale con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, sollevata in riferimento a parametri solo evocati). (Classif. 112003).
Ai fini dell’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale non è sufficiente la mera indicazione delle norme da raffrontare. (Precedenti: S. 118/2022 – mass. 44817; S. 213/2021 – mass. 44351; S. 178/2021 – mass. 44156; S. 126/2018 – mass. 41339; S. 70/2015 – mass. 38330)(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di Milano, sezione prima penale, in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, nella parte in cui prevede l’applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente per il conducente che provochi un incidente stradale con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Il rimettente si è limitato ad evocare i suddetti ed eterogenei parametri costituzionali, congiuntamente e senza alcuna distinzione, omettendo una specifica ed adeguata illustrazione dei motivi di censura in punto di non manifesta infondatezza. L’ordinanza, in questo senso, non fornisce elementi che consentano di valutare come la norma censurata possa incidere sui parametri evocati, omettendo di allegare argomenti a sostegno degli effetti pregiudizievoli di tale incidenza).
Circolazione stradale - Guida sotto lieve influenza dell'alcool - Sanzione accessoria della sospensione della patente di guida - Beneficio della riduzione alla metà della sua durata in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento, nonché violazione delle garanzie convenzionali - Evocazione diretta di una fonte di diritto internazionale, omessa ricostruzione del contesto normativo di riferimento e richiesta di pronuncia manipolativa penetrante e indeterminata - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Genova, in riferimento all'art. 3 Cost. e all'art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo - dell'art. 186, comma 9- bis , del d.lgs. n. 285 del 1992, aggiunto dall'art. 33, comma 1, lett. d ), della legge n. 120 del 2010, nella parte in cui non prevede un istituto o una prestazione che consenta alle persone incorse nella violazione di guida sotto lieve influenza dell'alcool di cui all'art. 186, comma 2, lett. a ), cod. strada, di beneficiare della riduzione alla metà della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, parimenti a quanto previsto per le ipotesi di cui alle successive lett. b ) e c ) dello stesso comma. Il richiamo immediato all'indicato art. 29, secondo comma, è inidoneo a individuare, ex se , un autonomo parametro di costituzionalità, trattandosi di fonte di diritto internazionale. Né la procedura di tipo "premiale" disciplinata dalla disposizione censurata può assumersi come tertium comparationis o come soluzione che possa applicarsi al caso in esame, per il suo evidente carattere speciale. La richiesta, infine, di una pronuncia additivo-manipolativa, risulta tanto penetrante quanto indeterminata nelle sue coordinate da invadere lo spazio riservato alla discrezionalità legislativa. ( Precedenti citati: sentenze n. 179 del 2020, n. 75 del 2020 e n. 198 del 2015; ordinanza n. 247 del 2013 ). I trattati internazionali sui diritti umani, come la generalità del diritto internazionale pattizio, vincolano il potere legislativo statale e regionale ai sensi e nei limiti di cui all'art. 117, primo comma, Cost., secondo le note scansioni enucleate dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, potendo altrimenti essere utilizzati soltanto quali strumenti interpretativi delle corrispondenti garanzie costituzionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 102 del 2020, n. 120 del 2018, n. 349 del 2007 e n. 348 del 2007 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, rientra nella discrezionalità del legislatore, sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o di arbitrarietà della scelta in concreto effettuata, la configurazione degli illeciti penali e amministrativi e la individuazione del relativo trattamento sanzionatorio, nonché degli istituti che possono incidere sulla determinazione in concreto della sanzione da applicare. ( Precedenti citati: sentenze n. 212 del 2019, n. 115 del 2019, n. 112 del 2019 e n. 88 del 2019 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la richiesta di una pronuncia additivo-manipolativa indeterminata nelle sue coordinate invade lo spazio riservato alla discrezionalità legislativa, precludendo l'esame nel merito della questione e determinandone l'inammissibilità. ( Precedenti citati: sentenze n. 153 del 2020, n. 21 del 2020, n. 7 del 2020 e n. 239 del 2019; ordinanza n. 261 del 2020 ).
sentenza 62/2021massima n. 43761 Riguarda ancheart. 33 legge 120/2010
Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità - Determinazione della durata di questi ultimi in caso di sostituzione disposta contestualmente al decreto penale di condanna - Applicazione, quanto alla porzione di pena imputabile a quella detentiva rideterminata ai sensi dell'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., dei medesimi indici utilizzati dal giudice per effettuare la conversione - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di determinatezza e legalità della sanzione penale nonché di ragionevolezza e parità di trattamento - Difetto di motivazione sulla rilevanza, erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, omessa considerazione dell'effetto in malam partem derivante dalla soluzione auspicata - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per plurime ragioni, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 9- bis , del d.lgs. n. 285 del 1992, censurato dal GIP del Tribunale di Torino - in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. - nella parte in cui non prevede che, qualora la pena inflitta [per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool] sia sostituita con il lavoro di pubblica utilità contestualmente all'emissione del decreto penale di condanna, i parametri sulla cui base effettuare il ragguaglio della sanzione irrogata con quella sostitutiva, quanto alla porzione di pena imputabile a quella detentiva rideterminata ai sensi dell'art. 459, comma 1- bis , cod. proc. pen., siano individuati sulla scorta dei medesimi indici utilizzati dal giudice per effettuare la conversione. Dall'ordinanza di rimessione non si ricavano, rispetto alla pena applicata in concreto, i termini della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria nonché quelli della sostituzione con il lavoro di pubblica utilità, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza. Inoltre, la ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale è erronea e incompleta e tale da minare irrimediabilmente l'iter logico-argomentativo posto a fondamento della valutazione della non manifesta infondatezza, poiché il rimettente - non spiegando le ragioni per le quali ritiene di dover disporre, necessariamente e preliminarmente, la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 459, comma 1- bis , cod. proc. pen., e di dover successivamente operare, sull'ammontare risultante dalla somma di quest'ultima con la pena pecuniaria originaria, la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità secondo i parametri di cui alla disposizione censurata - omette di confrontarsi sia con l'espressa previsione che il lavoro di pubblica utilità ha una "durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria", sia con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale i due regimi sanzionatori costituiscono strumenti distinti di adeguamento della sanzione al caso concreto e alle caratteristiche personali dell'imputato (sicché, una volta adottata una opzione sanzionatoria, non sarebbe possibile, per esigenze di coerenza e razionalità di sistema, sovrapporne altra). Infine, lo stesso rimettente non considera che, procedendo prima alla conversione e poi alla sostituzione, l'auspicata applicazione, anche alla pena per la guida sotto l'influenza dell'alcool, dei parametri di conversione relativi al procedimento per decreto determinerebbe un inammissibile effetto in malam partem in termini di risultato finale di durata dei giorni di lavoro di pubblica utilità. ( Precedenti citati: sentenze n. 224 del 2018 e n. 42 del 2018; ordinanze n. 191 del 2018, n. 136 del 2018, n. 85 del 2018 e n. 88 del 2017 ).
sentenza 59/2019massima n. 40499 Circolazione stradale - Reato di guida in stato di ebbrezza - Sospensione della patente di guida - Raddoppio della durata della sanzione amministrativa accessoria laddove il veicolo condotto in stato di ebbrezza appartenga a terzo estraneo al reato - Asserita violazione del principio di eguaglianza in danno del conducente non proprietario del veicolo, in caso di svolgimento con esito positivo del lavoro di pubblica utilità - Richiesta di pronuncia additiva riguardante la mancata previsione, con riferimento alla fattispecie asseritamente discriminata, del potere del giudice di ridurre della metà la durata della sospensione della patente senza tener conto dell'indicato raddoppio - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 9- bis , quarto periodo, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., laddove non prevede, per il caso di svolgimento con esito positivo del lavoro di pubblica utilità, che la riduzione alla metà della sanzione accessoria della sospensione della patente - già irrogata, con la sentenza di condanna, in misura doppia per essere risultato il veicolo, condotto in stato di ebbrezza, appartenente a terzi estranei al reato - possa essere operata senza tener conto dell'indicato raddoppio. Secondo il giudice rimettente - lungi dal contestare il diverso trattamento sanzionatorio iniziale tra la condotta del conducente proprietario e non - operando una comparazione delle medesime condotte ipoteticamente realizzate da questi ultimi, si evidenzierebbe una violazione del principio di uguaglianza circa i diversi esiti finali determinati dalle procedure premiali. Orbene, nella formulazione della norma contestata non sono riscontrabili né la manifesta irragionevolezza né l'arbitrio della discrezionalità legislatore. La riduzione premiale del trattamento sanzionatorio trova giustificazione in una condotta diversa da quella illecita, rappresentata dall'efficace e diligente prestazione di un servizio a favore della collettività. Ne consegue che al medesimo comportamento tenuto nella fase esecutiva, sia dal conducente proprietario che dal conducente non proprietario, non può che corrispondere l'identità del trattamento premiale, cioè la riduzione percentuale sulla pena irrogata, con effetti ovviamente diversi in termini assoluti, a seconda dei valori di partenza. Sulla preclusione di decisioni in malam partem , v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 81/2014, 68/2012 e 161/2009. Sulla censura della discrezionalità legislativa, sul piano della legittimità costituzionale, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 47/2010.
Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Pene sostitutive - Possibilità per il giudice dell'esecuzione di sostituire le pene irrevocabilmente inflitte dell'arresto e dell'ammenda con il lavoro di pubblica utilità - Mancata previsione - Asserita ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento - Asserita violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 186, comma 9- bis , del d.lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), censurato, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui non consente anche al giudice dell'esecuzione di sostituire con il lavoro di pubblica utilità le pene dell'arresto e dell'ammenda inflitte per i reati previsti dal medesimo art. 186 qualora il condannato ne faccia richiesta prima dell'inizio dell'esecuzione della pena e sul punto non si sia già espresso il giudice della cognizione. Poiché il potere di sostituzione rientra nel più generale potere discrezionale di determinazione della pena in concreto per il fatto oggetto di giudizio spettante al giudice della cognizione e considerato che l'applicazione della pena sostitutiva in questione non costituisce oggetto di un diritto dell'imputato, ma è disposta discrezionalmente dal giudice sulla base di una valutazione di meritevolezza alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 c.p., oltre che sulla base di una prognosi di positivo svolgimento del lavoro, non può ritenersi costituzionalmente necessario duplicare la competenza in parola in capo al giudice della cognizione a scapito del principio di intangibilità del giudicato.
sentenza 43/2013massima n. 36965 Riguarda ancheart. 33 legge 120/2010
Reati e pene - Circolazione stradale - Reato di guida in stato di ebbrezza - Sostituzione della pena pecuniaria e detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità - Mancata previsione, anche in relazione a condotta che abbia procurato un danno lieve - Asserita equiparazione di fattispecie diverse - Asserita violazione del principio di ragionevolezza - Asserita violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Manifesta infondatezza delle questioni.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 9- bis , del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. Il rimettente ha censurato la suindicata disposizione nella parte in cui preclude l'accesso alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in tutti i casi in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia cagionato un incidente stradale. Non si riscontra alcuna irragionevolezza intrinseca nella scelta del legislatore di escludere la possibilità di sostituire la pena detentiva e pecuniaria irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza con quella del lavoro di pubblica utilità allorché la fattispecie risulti aggravata dal fatto di aver cagionato un incidente stradale. Infatti, la ratio dell'aggravante, da ricercare nella volontà del legislatore di punire più gravemente qualsiasi turbativa delle corrette condizioni di guida, consente comunque al giudice un margine di apprezzamento sufficiente per determinare il trattamento sanzionatorio del reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'aver causato un incidente in modo proporzionato alla complessiva considerazione delle peculiarità oggettive e soggettive del caso di specie, potendo l'aumento della pena oscillare tra il minimo e il massimo in funzione della gravità del danno derivante dal sinistro o del grado della colpa. Peraltro, le scelte legislative nella commisurazione delle sanzioni involgono apprezzamenti tipicamente politici e sono sindacabili solo nel caso trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio e, in questo ambito, rientra anche la previsione di limiti all'applicazione di sanzioni sostitutive. - Per il principio secondo cui l'individuazione delle fattispecie criminose da assoggettare ad trattamento sanzionatorio più rigoroso - proprio in quanto basata su apprezzamenti di politica criminale, connessi specialmente all'allarme sociale generato dai singoli reati, il quale non è necessariamente correlato al mero livello della pena edittale - resta affidata alla discrezionalità del legislatore, le cui scelte sono sindacabili dalla Corte costituzionale solo in rapporto alle eventuali disarmonie del catalogo legislativo, allorché la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione: ordinanza n. 455 del 2006.
Circolazione stradale - Guida sotto l'influenza dell'alcool - Misurazione del tasso alcolemico - Rilevanza anche dei centilitri, secondo la giurisprudenza della Cassazione considerata "diritto vivente", ancorché non espressi nel testo scritto della norma impugnata - Asserita irragionevolezza, lesione del principio di certezza del diritto, lesione di diritti fondamentali, nonché inosservanza degli obblighi internazionali nascenti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - Questione prospettata da giudice che non deve fare applicazione nel giudizio a quo della norma censurata, per avvenuta depenalizzazione della fattispecie di reato - Difetto del requisito della rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, "ai principi di ragionevolezza e di certezza del diritto", nonché all'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 7 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - dell'articolo 186, comma 2, lettera a ), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui introduce, secondo il diritto vivente, come cifre "significative" ai fini della misurazione del tasso alcolemico quelle centesimali, ancorché non espresse nel testo scritto della norma impugnata. Il giudice a quo - pur riconoscendo che, in data successiva a quella in cui si sono svolti i fatti oggetto del giudizio sottoposto al suo esame, l'art. 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha depenalizzato la disposizione oggi all'esame di questa Corte, sostituendo alla sanzione penale una sanzione amministrativa - ritiene egualmente rilevante la questione dovendo comunque pronunciarsi sulla legittimità della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Nondimeno, tale motivazione sulla rilevanza non può essere condivisa, perché - vigendo per le sanzioni amministrative accessorie a una sanzione penale conseguente all'accertamento di un reato il principio di legalità, alla luce del quale nessuno può esservi assoggettato se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione (art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale) - la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida è da considerare venuta meno in quanto accessoria rispetto ad una ipotesi di reato ormai depenalizzata; né tale sanzione è applicabile in base al nuovo testo dell'art. 186, comma 2, lettera a ), cod. strada, perché tale previsione è entrata in vigore successivamente al momento in cui il fatto è avvenuto. Il rimettente non è dunque chiamato, nel giudizio in corso, a fare applicazione della censurata disposizione, il che implica il venir meno del necessario requisito della rilevanza.
sentenza 82/2012massima n. 36234 Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Lamentata applicazione della sanzione penale ai casi di conduzione di veicoli non a motore, ovvero mancata previsione di sanzioni differenziate per la conduzione di veicoli a motore e non a motore, proporzionate al tipo di rischio immesso nella circolazione - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità della pena, nonché del principio di sufficiente determinatezza della legge penale - Censure prospettate in antitesi con la premessa interpretativa ritenuta preferibile dal rimettente - Questione formulata in modo contraddittorio, generico e apodittico - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., dell'art. 186, comma 2, in "combinato disposto" con l'art. 47 cod. strada, laddove prevede il ricorso allo strumento penale per sanzionare la guida in stato di ebbrezza di chi conduca qualunque tipo di veicolo, compreso il velocipede, e non lo utilizzi invece limitatamente alla guida di veicoli a motore, o comunque non prevede sanzioni differenziate tra veicoli a motore e non a motore, proporzionate al tipo di rischio immesso nella circolazione. Le censure di violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità della pena - incentrate sulla sottoposizione al medesimo trattamento sanzionatorio di situazioni non assimilabili - sono prospettate in antitesi con la premessa interpretativa ritenuta preferibile dal rimettente, secondo la quale la norma impugnata sarebbe da interpretare in modo tale da escludere dalla sfera applicativa del reato di guida in stato di ebbrezza la condotta di un conducente di un velocipede. Quanto alla lamentata violazione del principio di sufficiente determinatezza della legge penale, il rimettente muove da una premessa parimenti contraddittoria, facendo leva su alcuni canoni interpretativi, di carattere letterale o sistematico, che lo conducono ad accogliere una interpretazione "restrittiva" della norma incriminatrice, tale da escludere la riconducibilità ad essa della condotta di un conducente di un velocipede. Infine, le censure relative agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. sono formulate in modo generico e apodittico. - Sull'inammissibilità di questioni formulate in modo contraddittorio v. la citata ordinanza n. 127 del 2009. - Sull'inammissibilità di questioni formulate in modo generico o apodittico v. la citata ordinanza n. 126 del 2011. - Per l'orientamento secondo cui al fine di "verificare il rispetto del principio di tassatività o di determinatezza della norma penale occorre non già valutare isolatamente il singolo elemento descrittivo dell'illecito, bensì collegarlo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa s'inserisce", v., ex plurimis , la citata sentenza n. 282 del 2010.
sentenza 94/2012massima n. 36259 Riguarda ancheart. 47 Codice della strada
Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Possibile irrogazione di due distinte sanzioni accessorie, sempre relative alla sospensione della patente di guida, da parte del prefetto in sede amministrativa e del giudice penale all'esito dell'accertamento del reato - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, del giudice naturale precostituito per legge e del giusto processo - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
- E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 25 e 111 della Costituzione, dell'articolo 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui consente che, alla violazione di un unico precetto» conseguano «due distinte sanzioni accessorie, sempre relative alla sospensione della patente di guida, applicate da due diverse autorità giudiziarie». Sussiste invero una radicale differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, inflitta dal giudice penale all'esito dell'accertamento dei reati per i quali tale sanzione è prevista: la sospensione provvisoria della patente di guida, pur costituendo anch'essa misura afflittiva, è provvedimento amministrativo di natura cautelare, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli. Pertanto, gli asseriti vizi di incostituzionalità del vigente sistema di ripartizione fra organi, giurisdizionali e non, della competenza ad adottare le diverse misure della sospensione cautelare e di quella sanzionatoria, risultano denunciati dall'odierno rimettente esclusivamente sulla base di tale palese erronea prospettiva ermeneutica, che tende impropriamente a sovrapporre i due istituti. Rilievo, questo, che vale ad escludere tanto un contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost., quanto l'asserita violazione dell'art. 111 Cost., sollevata dall'odierno rimettente sempre sulla base dell'errato rilievo che le disposizioni poste a confronto contemplerebbero «due distinte sanzioni accessorie, sempre relative alla sospensione della patente di guida, applicate da due diverse autorità giudiziarie». - Sulla impropria sovrapposizione dei due istituti e conseguente erroneità della prospettiva ermeneutica, v., ex multis , le citate ordinanze n. 344 del 2004 e n. 167 del 1998.
Costituzione e leggi costituzionali - Potestà legislativa - Limite del rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali - Obblighi derivanti dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo (CEDU) - Eventuale contrasto di norma interna con norma CEDU - Proposizione della questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. - Condizione dell'impossibilità di superare il denunciato contrasto in via interpretativa - Sussistenza, atteso l'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità preclusivo di un'interpretazione adeguatrice.
L'apparente contrasto tra disposizioni legislative interne e una disposizione della CEDU, quale interpretata dalla Corte di Strasburgo, può dar luogo ad una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. soltanto se insuscettibile di soluzione in via ermeneutica, per impossibilità testuale dell'adeguamento interpretativo o perché in materia si sia formato un diritto vivente sospettato di incostituzionalità. Nel caso di specie, deve escludersi che il rimettente potesse superare in via interpretativa il denunciato contrasto delle impugnate disposizioni di legge con l'art. 7 della CEDU, tenuto conto dell'orientamento pressoché unanime della giurisprudenza di legittimità - e preclusivo di un'interpretazione adeguatrice - nel senso dell'applicabilità della confisca obbligatoria prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c ), cod. strada anche alle condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008. Sui rapporti tra ordinamento interno e disposizioni della CEDU e, in particolare, sulle condizioni di proponibilità di una questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. in caso di ritenuta violazione della norma convenzionale interposta, v. le citate sentenze n. 311/2009, n. 239/2009, n. 349/2007 e n. 348/2007. Per la manifesta infondatezza, per erroneità del presupposto interpretativo, di altra questione evocante l'asserita violazione dell'art. 7 della CEDU in materia di confisca "per equivalente" ex art. 322- ter cod. pen., v. la citata ordinanza n. 97/2009.
Riguarda ancheart. 200 Codice penaleart. 236 Codice penaleart. 187 Codice della stradaart. 4 d.l. 92/2008art. 1 legge 125/2008
Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Confisca obbligatoria del veicolo, non appartenente a terzo estraneo, con il quale è stato commesso il reato, in caso di sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti - Applicazione anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della censurata disciplina legislativa - Natura sanzionatoria della confisca prevista dall'art. 186 cod. strada - Violazione del principio di irretroattività delle misure di carattere punitivo-afflittivo sancito dall'art. 7 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - Illegittimità costituzionale parziale.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., l'art. 186, comma 2, lett. c ), cod. strada, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b ), del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente alle parole «ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale». Il riferimento all'art. 240, secondo comma, cod. pen. - contenuto nella censurata disposizione, che prevede, in caso di condanna o di patteggiamento per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, l'obbligatoria confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato - determina l'applicazione retroattiva della confisca anche a fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2008, secondo il regime proprio delle misure di sicurezza che, ai sensi dell'art. 200 cod. pen., sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione. Tuttavia, come esattamente rilevato dal rimettente, la confisca in esame, al di là della sua qualificazione formale, ha natura essenzialmente sanzionatoria, e non di misura di sicurezza in senso proprio, e riveste una funzione meramente repressiva e non preventiva: infatti, potendo essere disposta anche quando il veicolo dovesse risultare incidentato e temporaneamente inutilizzabile ed essendo, inoltre, inidonea ad impedire l'impiego di altri mezzi da parte dell'imputato, essa non si presenta in grado di neutralizzare la situazione di pericolo per la cui prevenzione è stata concepita. L'applicazione retroattiva di una misura propriamente sanzionatoria viola il principio di irretroattività della pena sancito dall'art. 7 della CEDU ed esteso dalla Corte europea dei diritti dell'uomo a tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo. Del resto, analogo principio è desumibile dall'art. 25, secondo comma, Cost., il quale, data l'ampiezza della sua formulazione, può essere interpretato nel senso che ogni intervento sanzionatorio, non avente prevalentemente la funzione di prevenzione criminale (e quindi non riconducibile alle misure di sicurezza in senso stretto), è applicabile soltanto se la legge che lo prevede risulti già vigente al momento della commissione del fatto sanzionato. Pertanto, per rendere l'impugnata disciplina compatibile con la citata disposizione convenzionale - e quindi con l'art. 117, primo comma, Cost. - si impone la declaratoria di illegittimità costituzionale del novellato art. 186, comma 2, lett. c ), cod. strada, sia pure limitatamente alle parole «ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale», dalle quali soltanto deriva l'applicazione retroattiva della misura. Tale esito è, infatti, sufficiente a recidere il legame che - in contrasto con le indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza tanto di questa Corte, quanto di quella di Strasburgo - l'art. 4, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, ha inteso stabilire tra detta ipotesi di confisca e la disciplina generale delle misure di sicurezza patrimoniali contenuta nel codice penale. Sulla mutevole natura giuridica della confisca, che «può essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varia finalità, sì da assumere, volta per volta, natura e funzione o di pena, o di misura di sicurezza, ovvero anche di misura giuridica civile e amministrativa», v. la citata sentenza n. 29/1961. Per le fondamentali differenze di natura e di disciplina tra pene e misure di sicurezza, v. la citata sentenza n. 53/1968. Sull'esigenza costituzionalmente rilevante che le misure sanzionatorie, pur diverse dalle pene in senso stretto, si fondino sulla previa determinazione legislativa dei fatti da punire o dei criteri di esercizio del relativo potere di irrogazione, v. le citate sentenze n. 447/1988 e n. 78/1967. Sul carattere sanzionatorio della confisca di ciclomotori o motoveicoli prevista dall'art. 213, comma 2- sexies , cod. strada, allorché detti mezzi siano utilizzati per commettere un reato, v. la citata sentenza n. 345/2007.
Riguarda ancheart. 4 d.l. 92/2008art. 1 legge 125/2008
Circolazione stradale - Sanzione cautelare della sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza irrogata dal prefetto - Potere del giudice dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione applicativa della sanzione di regolarne l'esecuzione con modalità tali da non ostacolare il lavoro del condannato - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, nonché asserita lesione del principio lavorista e del diritto al lavoro - Omessa motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile, per omessa motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2, cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, impugnati, in riferimento agli artt. 1, 3, 4 e 97 Cost., nella parte in cui non prevedono che il giudice dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, con la quale il prefetto irroga la sanzione cautelare della sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza, possa regolare l'esecuzione della misura con modalità tali da non ostacolare il lavoro del condannato. Infatti, prescindendo da ogni considerazione in merito alla fondatezza della questione, l'atto di promovimento è privo di qualsiasi descrizione del fatto da cui possa rilevarsi se sussistano le esigenze lavorative conclamate dall'opponente nel giudizio principale e se, per soddisfare le stesse, sia indispensabile il possesso della patente di guida. Per la manifesta inammissibilità di analoga questione relativa alla sospensione della patente, v. la citata ordinanza n. 45/2007. Per la manifesta inammissibilità delle questioni per omessa motivazione sulla rilevanza, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 85/2010, n. 201/2009 e n. 441/2008. Sulla diversa natura della sospensione cautelare della patente, v. le citate ordinanze n. 344/2004, n. 381/1998, n. 313/1998 e n. 167/1998.
Riguarda ancheart. 23 legge 689/1981
Circolazione stradale - Rifiuto di sottoposizione ad esame alcolimetrico - Omessa previsione quale fattispecie di reato - Denunciata violazione del principio di eguaglianza - Petitum oscuro e impugnazione di norma di cui il rimettente non deve fare applicazione - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, censurato, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che costituisca reato la condotta consistente nel rifiuto di sottoposizione all'esame alcolimetrico. Le ordinanze di rimessione, infatti, contengono un petitum oscuro e di difficile interpretazione, che non consente alla Corte l'esatta identificazione del thema decidendum , e non individuano con esattezza la norma oggetto di censura - Sull'inesatta indicazione delle norme oggetto di censura v. citate, ex plurimis , ordinanze nn. 265, 263, 150/2008).
sentenza 50/2009massima n. 33188 Riguarda ancheart. 5 d.l. 117/2007
Circolazione stradale - Fattispecie di guida effettuata in stato di «ebbrezza sintomatica» commessa anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 117 del 2007 - Sussistenza della rilevanza penale del fatto e applicabilità del trattamento sanzionatorio più lieve previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 186 del codice della strada e non già di quello di cui alla lettera c) del medesimo comma - Non implausibilità dei predetti presupposti interpretativi, confermati anche dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale, sollevato in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma Cost., dell'art. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160, non è implausibile il presupposto interpretativo da cui muove il giudice a quo - che risulta, anzi, confermato dalla giurisprudenza di legittimità pronunciatasi sul punto - secondo il quale la guida effettuata in stato di «ebbrezza sintomatica» conserva rilevanza penale anche a seguito delle intervenute modifiche normative e il trattamento sanzionatorio che deve essere applicato, anche nell'ipotesi in cui, come nella specie, il fatto è stato commesso prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 117/2007, è quello più lieve tra quelli previsti dal novellato comma 2 dell'art. 186 del codice della strada, e dunque quello della lettera a) , ponendosi la relativa disciplina, sul punto, come lex mitior , ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 2, quarto comma, del codice penale. - In merito all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, v, citata, Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza n. 26132/2008.
sentenza 57/2009massima n. 33204 Circolazione stradale - Fattispecie di guida effettuata in stato di «ebbrezza sintomatica» commessa anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 117 del 2007 - Applicabilità del trattamento sanzionatorio più lieve tra quelli previsti dal comma 2 dell'art. 186 del codice della strada - Configurabilità del rifiuto di sottoposizione ad esame alcolimetrico quale illecito amministrativo - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena - Modifiche normative - Restituzione degli atti al giudice a quo - Esclusione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale, sollevato in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma Cost., dell'art. 186, commi 2 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo sostituito, rispettivamente, dalle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160, deve escludersi, a seguito delle ulteriori modificazioni che, successivamente all'ordinanza di rimessione, sono state recate, al testo delle norme censurate, dalle lettere b ) e d ) del comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, la necessità di restituzione degli atti al giudice remittente per una rinnovata valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate. Invero, a prescindere dalla circostanza che entrambi gli interventi sono ininfluenti rispetto al giudizio principale, rende superflua ogni valutazione circa l'incidenza del ius superveniens la constatazione dell'esistenza di un ulteriore pregiudiziale profilo di inammissibilità, che inficia entrambe le questioni sollevate (Vedi massima sub c) ).
sentenza 57/2009massima n. 33205 Circolazione stradale - Fattispecie di guida effettuata in stato di «ebbrezza sintomatica» commessa anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 117 del 2007 - Applicabilità del trattamento sanzionatorio più lieve tra quelli previsti dal comma 2 dell'art. 186 del codice della strada - Configurabilità del rifiuto di sottoposizione ad esame alcolimetrico quale illecito amministrativo - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena - Questioni di costituzionalità dirette non già alla caducazione di norme penali di favore ma ad interventi manipolativi con effetti " in malam partem " preclusi alla Corte - Inammissibilità.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 186, commi 2 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo sostituito, rispettivamente, dalle lettere a ) e c ) del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., il primo «nella parte in cui omette di sanzionare con la pena e le sanzioni amministrative accessorie», previste dalla lettera c ) del medesimo comma, «il fatto di guida in stato di ebbrezza accertato in via sintomatica»; il secondo, «nella parte in cui sanziona esclusivamente quale illecito amministrativo», e non quale reato punito ai sensi del comma 2, lettera c ), del medesimo art. 186, «il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti» di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo. Invero, premesso che il principio della riserva di legge non preclude, in senso assoluto, l'adozione di pronunce con effetto in malam partem , sempre che tale effetto consegua alla eliminazione di norme penali di favore e non discenda, invece, dall'introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti, ovvero dal ripristino di una norma abrogata - essendo tali operazioni riservate al monopolio del legislatore - l'intervento avente ad oggetto il comma 2 dell'art. 186 del codice della strada è chiaramente manipolativo, in quanto tende ad ottenere che alla guida in stato di ebbrezza sintomatica si applichi, non il trattamento sanzionatorio più lieve previsto dalla lett. a ), bensì quello più severo previsto dalla lett. c) ; l'intervento avente ad oggetto il comma 7 del predetto art. 186, non è volto ad ottenere l'ablazione di norme penali di favore, ma mira a conseguire una rinnovata "criminalizzazione" della fattispecie contemplata da tale norma. - Sul principio che la riserva di legge non preclude, in senso assoluto, l'adozione di pronunce con effetti in malam partem , vedi, citata, sentenza n. 394 del 2006; sentenza n. 324 del 2008 e l'ordinanza n. 413 del 2008. - Sul fatto che sia necessario per l'ammissibilità di un intervento con effetti in malam partem che esso consegua alla eliminazione di disposizioni qualificabili come norme penali di favore, v., citata, sentenza n. 394 del 2006.
sentenza 57/2009massima n. 33206 Circolazione stradale - Reato di guida in stato di ebbrezza - Attribuzione della competenza al tribunale in composizione monocratica - Denunciata violazione del principio di eguaglianza rispetto al reato della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, di competenza del giudice di pace - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Inapplicabilità della nuova disciplina processuale alla fattispecie di cui al giudizio a quo - Necessità di restituire gli atti al rimettente - Esclusione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede una competenza differenziata per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool rispetto alla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, la modifica della disciplina processuale successivamente al deposito dell'ordinanza di rimessione non comporta la restituzione degli atti al rimettente, poiché detta novella è inapplicabile alla fattispecie, per effetto del principio tempus regit actum , in base al quale, per stabilire la competenza a giudicare un certo reato, ha rilievo il tempus commissi delicti o la data di promuovimento dell'azione penale da parte del pubblico ministero.
Riguarda ancheart. 5 d.l. 151/2003
Circolazione stradale - Reato di guida in stato di ebbrezza - Attribuzione della competenza al tribunale in composizione monocratica - Denunciata violazione del principio di eguaglianza rispetto al reato della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, di competenza del giudice di pace - Petitum indeterminato e mancata verifica della possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede una competenza differenziata per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool rispetto alla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Il petitum si presenta, infatti, indeterminato, non essendo chiaro quale sia l'intervento richiesto, e il rimettente si è sottratto all'obbligo di vagliare la possibilità di dare alla norma un'interpretazione conforme a Costituzione. - Sulla indeterminatezza del petitum v., citate, ordinanze n. 54/2008, n. 279 e n. 35/2007. - Sulla interpretazione conforme a Costituzione v., citate, ordinanze n. 133 e n. 47/2007.
Riguarda ancheart. 5 d.l. 151/2003
Circolazione stradale - Rifiuto di sottoposizione ad esame alcolimetrico - Omessa previsione quale fattispecie di reato - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Petitum oscuro e impugnazione di norma di cui il rimettente non deve fare applicazione - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, censurato, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che costituisca reato la condotta consistente nel rifiuto di sottoposizione all'esame alcolimetrico. Le ordinanze di rimessione, infatti, contengono un petitum oscuro e di difficile interpretazione che non consente alla Corte l'esatta identificazione del thema decidendum , e sottopongono a scrutinio di costituzionalità una norma di cui il rimettente non deve fare applicazione nei giudizi a quibus . - Sull'inesatta indicazione delle norme oggetto di censura v. citate, ex plurimis , ordinanze nn. 50/2009; 265 e 263/2008).
Riguarda ancheart. 5 d.l. 117/2007